Italian Supreme Court dismisses appeal for missing appeal grounds regarding aggravated theft penalty.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised regarding the aggravated theft penalty lacked a corresponding appeal argument. The appellant argued for a violation of law and reasoning concerning Article 625, paragraph 7 of the Penal Code, but this issue was not properly developed in the lower court proceedings. Consequently, the court ruled that questions omitted by the appellate judge without specific devolution cannot be raised in the cassation stage.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 625, n. 7, cod. pen.: An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the grounds raised do not correspond to arguments presented in the appeal, as issues not specifically devolved to the appellate court cannot be deduced at the cassation stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
nato AM (ALGERIA) il 17/01/1965 avverso la sentenza del 20/06/2025 della Corte d'appello di Genova dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Mohamed Zeroki ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Genova, che ha parzialmente riformato - in punto di pena - la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di furto pluriaggravato; Considerato che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggravante ex art. 625, n.
7. cod. pen. - non è consentito in sede di legittimità perché mancava il corrispondente motivo di appello. Ne consegue l'inammissibilità del ricorso perché non possono essere dedotte con il ricorso per cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunciare siccome non devolute con la dovuta specificità alla sua cognizione, tranne che si tratti di questioni rilevabili di ufficio in ogni stato e grado del giudizio o che non sarebbe stato possibile dedurre in precedenza (cfr. l'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. quanto alla violazione di legge; si vedano, con specifico riferimento al vizio di motivazione, Sez. 2, n. 29707 del 08/03/2017, Galdi, Rv. 270316; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv. 269745 - 01; Sez. 2, n. 22362 del 19/04/2013, Di Domenica).Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.M