Sentenza — n. 16010/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Latina pronunciata nei confronti di Franco D'Annizzo e Adriano Margani per il delitto di minaccia; Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo con il quale è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 10 ottobre 2025, la persona offesa (Scala Nicoletta) ha rimesso la querela presentata nei confronti degli imputati, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Latina;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 16010/2026 — snpen · Corte di Cassazione: Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Latina pronunciata nei confronti di Franco D'Annizzo e Adriano Margani per il delitto di minaccia; Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo con il quale è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 10 ottobre 2025, la persona offesa (Scala Nicoletta) ha rimesso la querela presentata nei confronti degli imputati, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Latina;
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
nato a SEZZE il 12/02/1966 Margani Adriano nato a SEZZE il 20/09/1989 avverso la sentenza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di Latina dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Latina ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Latina pronunciata nei confronti di Franco D'Annizzo e Adriano Margani per il delitto di minaccia;
2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un motivo con il quale è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, in data 10 ottobre 2025, la persona offesa (Scala Nicoletta) ha rimesso la querela presentata nei confronti degli imputati, con contestuale accettazione della stessa da parte di questi, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Latina;
3. Il ricorso deve trovare accoglimento. 3.1. Il reato in rilievo è procedibile a querela. La remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate.3.2.La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez. U, n. 24246 del 25/02/2004, Chiasserini, Rv. 227681-01. Cfr. anche Sez. 2 - , Sentenza n. 41441 del 25/11/2025 Cc. (dep. 23/12/2025) Rv. 288997 - 01); 3.3. Non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza degli imputati, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza dei fatti.
4. Si deve, pertanto, far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato. In mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico dei querelati, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.). P P.Q.M