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Ordinanza — n. 16008/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's voluntary withdrawal of the appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16008/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant personally signed a waiver of the appeal, which constitutes a valid ground for dismissal under Article 591 of the Code of Criminal Procedure. The appellant, Pierluigi Filadoro, had previously been convicted of aggravated theft, but his defense counsel submitted the waiver on January 22, 2026, rendering the cassation request void. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a fine to the fines fund, citing established precedent that such withdrawals result in immediate inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The withdrawal of an appeal by the appellant renders the cassation request inadmissible, triggering a mandatory condemnation to pay procedural costs and a fine without distinction from other grounds of inadmissibility.

Parole chiave

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withdrawal of appeal inadmissibility cassation procedure procedural costs fines fund criminal appeal voluntary waiver furto aggravato

Disposizioni normative citate

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Art. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.
2 e 7 cod.pen.; Considerato che in data 22.1.2026 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia sottoscritto personalmente dal ricorrente, in termini che valgono ad integrare ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
Art. 616 cod. proc. pen.
Ritenuto che, secondo consolidato orientamento, "Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod.
Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod.
art. 616 cod. proc. pen
Ritenuto che, secondo consolidato orientamento, "Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen.
art. 591 cod. proc. pen
e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.." (Cass.

Giurisprudenza citata

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Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 15/09/2023, n. 45850
pen.." (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 15/09/2023, n. 45850 (rv.
Cass. pen., Sez. II, 15/12/2023, n. 10937
Cfr anche Cass. pen., Sez. II, 15/12/2023, n. 10937, n.m.).
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Testo completo

igi nato a CORIGLIANO CALABRO il 02/01/1988 avverso la sentenza del 03/06/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Pierluigi Filadoro ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 secondo comma n. 2 e 7 cod.pen.; Considerato che in data 22.1.2026 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia sottoscritto personalmente dal ricorrente, in termini che valgono ad integrare ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.

d) cod proc.pen. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento, "Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc., pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.." (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 15/09/2023, n. 45850 (rv. 285462-02). Cfr anche Cass. pen., Sez. II, 15/12/2023, n. 10937, n.m.). Delle ragioni di inammissibilità può invece tenersi conto nella determinazione del quantum.Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna delfrricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M2026 il Funzt Mar De 2