Cassation appeal dismissed for withdrawal; appellant ordered to pay costs and fine.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant formally withdrew the lawsuit before the final ruling. The appellant, Roberta Tassone, had previously been convicted of simple documentary bankruptcy, but her lawyer submitted a withdrawal document on January 12, 2026. Consequently, the court ordered the appellant to pay procedural costs and a monetary fine to the penalty fund, while denying the civil party's request for cost reimbursement.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 591 comma 1 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Withdrawal of an appeal renders it inadmissible, triggering a mandatory order for the appellant to pay procedural costs and a fine without distinction from other inadmissibility grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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posto da: Tassone Roberta nata a CROTONE il 06/06/1968 avverso la sentenza del 08/05/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; Lette le conclusioni presentate dall'avv. Gianpiero Calabrese nell'interesse della parte civile; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Roberta Tassone ha proposto ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che conferma la pronuncia di primo grado, con la quale la ricorrente è stata ritenuta penalmente responsabile per il delitto di bancarotta semplice documentale; Considerato che in data 12.1.2026 il difensore ha trasmesso atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto personalmente dal ricorrente, in termini che valgono ad integrare ragione di inammissibilità ai sensi dell'art. 591 comma 1 lett.
d) cod proc.pen. Ritenuto che, secondo consolidato orientamento, "Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per rinuncia all'impugnazione consegue la condanna al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, in quanto l'art. 616 cod. proc. pen. non prevede distinzioni tra le ipotesi di inammissibilità previste dall'art. 606, comma 3, cod. proc.; pen. e quelle contemplate dall'art. 591 cod. proc. pen.." (Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 15/09/2023, n. 45850 (rv. 285462-02).
Cfr anche Cass. pen., Sez. \c,II, 15/12/2023, n. 10937, n.m.). Delle ragioni di inammissibilità può invece tenersi conto nella determinazione del quantum. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della Cassa delle ammende; Ritenuto che la parte civile Caruso Saverio ha trasmesso in data 23.12.2025 memoria con richiesta di liquidazione delle spese di assistenza. La richiesta deve essere disattesa alla stregua dei criteri di cui a noto arresto nomofilattico secondo cui, in riferimento a tutte le forme di giudizio camerale non partecipato, la liquidazione delle spese processali riferibili alla fase di legittimità in favore della parte civile non è dovuta, laddove la parte richiedente non abbia fornito alcun contributo, essendosi limitata a richiedere la dichiarazione d'inammissibilità del ricorso, od il suo rigetto, con vittoria di spese, senza contrastare specificamente i motivi di impugnazione proposti (Sez.
U, Sentenza n. 877 del 14/07/2022, dep. 12/01/2023, Sacchettino. Cfr. anche Sez. U, Ordinanza n. 5466 del 28/01/2004 Cc., Gallo, Rv. 226716 - 01; Cass. pen., Sez. II, Sentenza, 13/04/2023, n. 22937, rv. 284725-01). Nel caso di specie, appunto, la parte civile ha limitato la sua partecipazione alla presente fase alla formulazione della richiesta di inammissibilità con vittoria di spese, senza arrecare un contributo sostanziale e concreto alla decisione, per l'effetto non risultando integrato il presupposto per la richiesta liquidazione
P.Q.M.
Dichiar P.Q.M