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Ordinanza — n. 16005/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 16005/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16005/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: Siciliano Andrea nato a CASSANO ALLO IONIO il 19/06/1985 avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Andrea Siciliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che conferma la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 secondo comma n. 2 e 7 cod.pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. e alla mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, è manifestamente infondato perchè denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 16005/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 625 secondo comma n. 2 e 7 cod.pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. e alla mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, è manifestamente infondato perchè denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali.

Parole chiave

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imputazione di furto furto di lieve entità scippo perseguimento penale per truffa usurpazione d'identità assicurazione contro il furto
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Testo completo

posto da: Siciliano Andrea nato a CASSANO ALLO IONIO il 19/06/1985 avverso la sentenza del 03/07/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Andrea Siciliano ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro, che conferma la pronuncia di primo grado, con la quale il ricorrente è stato ritenuto penalmente responsabile per il delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 secondo comma n. 2 e 7 cod.pen.; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante ex art. 625 n. 7 cod.pen. e alla mancata declaratoria di non doversi procedere per difetto di querela, è manifestamente infondato perchè denunzia violazione di norme smentita dagli atti processuali.

Ed, invero, la aggravante in oggetto risultava già contestata in fatto nel decreto di citazione in termini conformi ai requisiti richiesti dall'orientamento di legittimità in materia. E', comunque, autonomamente dirimente che la contestazione suppletiva è intervenuta nel periodo in cui poteva ancora essere proposta la querela in base alla disciplina intertemporale, circostanza che escludeva la attuale possibilità di una pronuncia immediata di proscioglimento per carenza di procedibilità. Al riguardo, è anzi consolidato l'orientamento secondo cui "In tema di reati divenuti procedibili a querela per effetto della modifica introdotta dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ove sia decorso• il termine previsto dall'art. 85 d.lgs. citato senza che sia stata proposta la querela, al pubblico ministero è consentita la contestazione di un'aggravante che renda il reato procedibile d'ufficio anche nel caso in cui l'improcedibilità si sia virtualmente prodotta" (Cass. pen., Sez.

V, Sentenza, 21/01/2025, n. 4767, rv. 287615-02. Cfr. anche Cass. pen., Sez. V, Sentenza, 02/05/2024, n. 33657, rv. 286890-01). Persino marginale, in tale contesto, è osservare che, così come risulta da pag. 4 della sentenza impugnata, il pubblico ministero ha effettuato la contestazione della menzionata aggravante in occasione della prima udienza dibattimentale subito dopo l'apertura del dibattimento, in termini che, di per sé, escludono l'abuso del processo che, comunque, non è destinato ad assumere rilievo nel contesto come sopra determinato;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichia P.Q.M