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Ordinanza — n. 16003/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic and non-compliant with Article 581 of Criminal Procedure Code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16003/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the joint and individual appeals by Amato Damiano and Bevilacqua Federico inadmissible. The appellants challenged the lower court's declaration of responsibility under Articles 110, 624, 625, 110, 493 ter, and 61 of the Criminal Code. The court rejected the arguments as generic and lacking specific elements required by Article 581, paragraph 1, letter c) of the Criminal Procedure Code, preventing the appellate judge from exercising its supervisory role.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.: Appeals must specify the grounds for criticism; generic appeals lacking specific elements are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds Criminal Procedure Code Article 581 supervisory review abuso di carte-chèques credito contestato altri capi d'accusa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Art. 581 comma 1 lett. c) cod. proc. pen.
b) ed e) c.p.p., contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è assolutamente generico sia intrinsecamente che estrinsecamente risultando con ciò privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

posti da: Amato Damiano nato a MELITO DI PORTO SALVO il 10/01/1978 Bevilacqua Federico nato a MELITO DI PORTO SALVO il 22/12/1991 avverso la sentenza del 30/06/2022 della Corte d'appello di Reggio ealabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Amato Damiano e Bevilacqua Federico ricorrono avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria li ha condannati per i reati di cui agli artt. 110, 624,625 n. 7 c.p. e agli artt. 110, 493 ter, 61 n. 2 cod.pen. In particolare, gli imputati hanno presentato un primo ricorso congiunto con l'avv. Filomena Muratore mentre Amato Damiano ha presentato un ulteriore ricorso, del tutto sovrapponibile all'altro, con l'avv. Caterina Loredana Scarfò; Ritenuto che l'unico motivo, in sostanza articolato in modo conforme in entrambi i ricorsi, con il quale i ricorrenti deducono la violazione dell'art.606 lett.

b) ed e) c.p.p., contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, è assolutamente generico sia intrinsecamente che estrinsecamente risultando con ciò privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato.Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P P.Q.MFurvii Ma SungiS