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Ordinanza — n. 16002/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against conviction for theft, citing inadmissibility of new arguments and lack of factual re-evaluation power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 16002/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal manifestly unfounded and dismissed the conviction appeal against Raffaele Cordi. The court ruled that the appellant's arguments regarding the declaration of responsibility violated procedural rules by attempting a factual reconstruction reserved for the trial judge. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.; Art. 192 c.p.p.; The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements established by the appellate court, and new arguments raised for the first time in cassation proceedings are inadmissible.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Cassation Appeal Inadmissible Arguments Factual Re-evaluation Theft Conviction Court Costs Procedural Violation truffa aggravata

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.
Art. 192 c.p.p.
b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e 625, n.
Art. 624 cod.pen.
Art. 625 n. 7 cod.pen.
Art. 625 n. 7 bis cod.pen.
art. 192 c.p
b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944).
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Testo completo

posto da: Cordi' Raffaele nato a TAURIANOVA il 09/11/1962 avverso la sentenza del 18/09/2025 della Corte d'appello di Reggio Calabria dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Cordì Raffaele ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di Appello di Reggio Calabria l'ha condannate per il reato di cui agli artt. 624 e 625 nn.2, 7 e 7 bis cod.pen. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce la violazione dell'art.606 lett.

b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e 624 cod.pen., contestando la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944). D'altro canto, la motivazione offerta dalla Corte territoriale, si mostra idonea a resistere anche ove si volesse considerare l'apporto delle dichiarazioni del Maccarrone, a fronte della più complessiva argomentazione con cui è supportata la riferibilità oggettiva e soggettiva del fatto all'imputato;Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, il quale eccepisce la violazione dell'art. 606 lett.

b) ed e) in relazione all'art. 192 c.p.p. e 625, n. 7 c.p., è inammissibile in quanto inedito, non risultando la sua proposizione in sede di appello e, comunque, manifestamente infondato, posto che la sentenza conferma che la sottrazione è avvenuta direttamente a danno della rete generale, secondo quanto del resto oggetto dell'imputazione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato manifestamente infondato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; P.Q.M