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Ordinanza — n. 15997/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to generic and repetitive grounds regarding sentencing and attempt evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15997/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal against the Second Instance Court's partial reform of the first-instance judgment inadmissible. The appellant argued for a new evaluation of the attempt and the application of mitigating circumstances, but the court found these arguments generic and merely repetitive of those already rejected at the appellate level. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 606, lett. e) c.p.p.; Art. 56, 624, 625 c.p.; The appeal is inadmissible if its grounds are generic, repetitive of previous disallowed arguments, or fail to propose a distinct legal reconstruction requiring a new judicial review.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds repetitive arguments attempt evaluation mitigating circumstances sentencing base Cassation review furto di lieve entità

Disposizioni normative citate

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Art. 606, lett. e) c.p.p.
e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett.
Art. 56 c.p.
Art. 624 c.p.
Art. 625 c.p.
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Testo completo

posto da: Pirroncello Gian luca nato a CATANZARO il 04/12/1987 avverso la sentenza del 24/04/2025 della Corte d'appello di Catanzaro dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Gianluca Pirroncello ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Catanzaro, che ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Catanzaro, con cui è stato ritenuto responsabile per il delitto di cui agli artt. 56, 624 e 625 cod. pen. e condannato alla pena ritenuta di giustizia; Ritenuto che il primo motivo di ricorso - che deduce vizio di motivazione ex art. 606, lett. e), cod. proc. pen. - è inammissibile in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione che, correttamente applicando i criteri giuridici in ordine alla valutazione di idoneità del tentativo, con distinzione anche dal reato impossibile, ha offerto una compiuta e logica valutazione delle risultanze processuali, rispetto alla quale il ricorso prospetta una ricostruzione alternativa richiedendo un sindacato che non è consentito al giudice di legittimità;

Considerato che il secondo motivo di ricorso che contesta la carenza di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla prevalenza della attenuante del vizio di mente sulle aggravanticontestate nonché in ordine alla determinazione della pena base è pure inammissibile posto che: a) è generico quanto al tema della determinazione della pena base su cui la Corte d'appello ha offerto specifica motivazione; b) è anche inedito per il resto. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M