Italian Court dismisses appeal against conviction for attempted theft, citing procedural defects and mere complaints.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the conviction for attempted theft. The appellant argued for procedural nullities and errors in reasoning, but the court found these to be mere complaints lacking specific legal critique. Consequently, the lower court's confirmation of the guilty verdict was upheld due to the absence of valid grounds for review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; mere complaints or repetitions of arguments already rejected by the appellate court render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Musiu Gruia nato in ROMANIA il 20/06/1984 avverso la sentenza del 10/09/2025 della Corte d'appello di Milano dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Musiu Gruia ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato ritenuto responsabile in concorso del reato di tentato furto aggravato; Ritenuto che il primo motivo, con cui il ricorrente eccepisce vizio di motivazione e travisamento delle prove, è inammissibile in quanto non solo è costituito da mere doglianze in punto di fatto non consentite in sede di legittimità, ma è anche riproduttivo di profili di censura che, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito, non contengono specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata;
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui il ricorrente lamenta nullità della sentenza per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio dell'imputato, è manifestamente infondato, perché inerente a violazione di norme processuali palesemente smentite dagli atti processuali, secondo quanto argomentato dalla Corte territoriale. In particolare, una volta che la conoscenza del processo era stata assicurata con la notifica alla persona dell'imputato di ordinanza di sospensione e decreto di citazione, l'elezione di domicilio - ove pure presso il difensore di ufficio- era idonea ad assicurare la validità delle notifiche successive all'imputato e, specificamente, di quella di fissazione della ripresa del processo aseguito della revoca della sospensione.
Ciò mentre la sopravenuta nomina del difensore di fiducia, se confermava la conoscenza del processo, non comportava alcun nuovo obbligo di notifica per l'ufficio. Rilevato, inoltre, che il terzo motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità, non è deducibile in sede di legittimità, in quanto fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito con motivazione logica, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710;
Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo e altri, Rv. 260608; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e altri, Rv. 243838). In particolare, la sentenza impugnata dà conto sia degli indici che evidenziano l'univocità degli atti, nel quadro introdotto dalle richieste della concorrente alla p.o. in ordine alla disponibilità di monili d'oro, sia del comportamento collegato e coordinato dei due complici. Il tutto con argomentazione logica fondata in coerenza alle risultanze esposte, rispetto alla quale il ricorso nemmeno compiutamente si confronta prospettando travisamenti della prova che, in realtà, sono costruiti come interpretazione del significato delle risultanze probatorie, rispetto, oltretutto, ad un quadro parcellizzato ed incompleto delle risultanze probatorie.
Considerato, da ultimo, che il quarto motivo di ricorso con cui il ricorrente lamenta vizi di motivazione in ordine alla configurabilità del tentato furto e non configurabilità della circostanza aggravante, è inammissibile in quanto costituito da mere doglianze in punto di fatto e reiterativo di profili di censura già vagliati e disattesi dai giudici di merito nei termini di cui si è già dato conto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M