Italian Supreme Court dismisses appeal on aggravated theft, rejecting procedural and sentencing arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Christian Scuto inadmissible, upholding the lower court's conviction for aggravated theft. The appellant argued that the prosecutor lacked standing to file a complaint on behalf of the company and challenged the sentencing comparison, but the court found these arguments legally unfounded. Consequently, the appeal was rejected because the first ground involved a clear violation of law regarding prosecutorial standing, while the second ground concerned discretionary sentencing matters beyond the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.; Art. 10 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the complaint lacks special authorization from the legal representative, and appellate courts cannot review discretionary sentencing comparisons absent arbitrariness.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: Scuto Christian nato a CATANIA il 15/06/2000 avverso la sentenza del 27/03/2025 della Corte d'appello di Catania dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Christian Scuto ricorre avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania, che ha confermato la sentenza di primo grado, con cui è stato ritenuto responsabile del reato di furto pluriaggravato; Ritenuto che con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione all'erronea valutazione sulla sussistenza della condizione di procedibilità a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs 150/2022, avuto riguardo al difetto di legittimazione del querelante, poiché questi, direttore del punto vendita, avrebbe presentato mera denuncia nell'interesse della società Unieuro S.p.A in assenza della procura speciale conferita dal legale rappresentante della persona giuridica; Considerato che tale motivo è manifestamente infondato:
a) laddove deduce la carenza della volontà punitiva nell'atto qualificato dalla sentenza come querela)posto che l'atto in rilievo contiene in realtà tale espressione di volontà;
b) laddove deduce la carenza di legittimazione del querelante atteso che è volto alla prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (ex multis, Sez. U, n. 40354 del18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975 - 01), contrasto che le argomentazioni proposte nel ricorso eludono e in nessun modo risolvono. Né, tanto considerato, a fronte della natura di vizio di legge che esibisce la censura, assume alcun rilievo ai presenti fini andare a verificare, come pure richiesto dal ricorso, i profili di motivazione che hanno portato il giudice di primo grado a distinguere la natura della querela qui unicamente in esame da quelle relative agli altri reati per cui ha dichiarato la improcedibilità.
Considerato, inoltre, che il secondo motivo, che contesta il giudizio di comparazione fra opposte circostanze, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.
U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Analoga conclusione deve affermarsi con riguardo alla . dosimetria specifica della pena, avendo la sentenza impugnata dato compiuta e logica spiegazione dello scostamento dal minimo edittale pur all'esito dell'equivalenza delle circostanze. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.MDEPOTTATA 7.1RIA li Funzionafi Malta D$atu.s 2