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Ordinanza — n. 15989/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic grounds lacking specific legal correlation to the lower court's reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15989/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Maurizio Simeoli's appeal against the Second Instance Court's confirmation of his criminal liability for theft and damage. Simeoli argued for generic mitigating circumstances and a specific reduction for minor financial loss, claiming the lower courts erred in denying these defenses. The court rejected these claims as generic and lacking a direct logical connection to the factual findings of the appealed judgment.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.; Appeals must be specific and demonstrate a direct correlation between the grounds of appeal and the reasoning of the decision under review; generic arguments lacking this nexus are inadmissible.

Parole chiave

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generic appeal grounds lack of logical nexus inadmissibility of appeal criminal procedure law specificity requirement imputazione di furto furto di lieve entità partecipazione al reato

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. c, cod. proc. pen.
Art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P.
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Testo completo

posto da: Simeoli Maurizio nato a NAPOLI il 20/02/1986 avverso la sentenza del 05/06/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Maurizio Simeoli ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli che ne aveva affermato la penale responsabilità per il delitto di cui agli artt. 110, 624, 625, n. 2 e n. 5, e 61, n. 5 cod. pen.; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante, che sarebbero state erroneamente negate a fronte di corretto comportamento processuale, incensuratezza e giovane età del ricorrente, nonché in relazione alla mancata concessione dell'attenuante del danno di lieve entità di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen., che avrebbe dovuto essere riconosciuta alla luce della somma di denaro irrisoria sottratta dal ricorrente e,dunque i del danno contenuto da questi cagionato - è generico per aspecificità, mancando della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione richiesta a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. c, dovendosi anzi radicalmente rilevare che già con la sentenza di primo grado - come rimarcato dalla sentenza di appello - erano state riconosciute le richieste attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle k.rcontestate aggravanti, e che il motivo che contesta il diniego dell'attenuante di cui all'art. 62, n. 4, cod. pen. in ragione della limitata somma di denaro sottratta manca di correlazione con le ragioni della sentenza impugnata, in cui il Giudice di appello ha affermato di non potersi ritenere di speciale tenuità il danno cagionato alla persona offesa alla luce del danneggiamento della saracinesca dell'esercizio commerciale, con motivazione esente da evidenti illogicità;

Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P. P.Q.M