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Ordinanza — n. 15987/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for fraudulent bankruptcy due to failure to raise subjective intent argument in appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15987/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Giuseppe Bencivenga's appeal against the conviction for fraudulent documentary bankruptcy. Bencivenga argued the lower court lacked specific reasoning regarding the subjective element of intent, but the court found this argument was not properly raised in the appellate proceedings. Consequently, the appeal was declared inadmissible under procedural rules requiring specific grounds to be stated at the appellate stage.

Regesto Legislator

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.; Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds for cassation were not previously deduced as specific reasons for appeal, and the appellant is condemned to pay court costs and a fine.

Parole chiave

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fraudulent bankruptcy subjective intent inadmissible appeal procedural default specific grounds bancarotta fraudolenta ufficiale dei fallimenti responsabilità del gerente

Disposizioni normative citate

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Art. 606 comma 3 cod. proc. pen.
Art. 616 comma 1 cod. proc. pen.
Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod.
art. 606 comma 3 cod. proc. pen
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Testo completo

eppe nato a GRUMO NEVANO il 02/12/1955 avverso la sentenza del 26/03/2025 della Corte d'appello di Napoli dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere Federico Maria Meriggi; Rilevato che Giuseppe Bencivenga ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli Nord che ne ha affermato la penale responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, commesso in qualità di liquidatore unico dal 29 novembre 2017 della Tesnet-it s.r.I., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Napoli Nord il 5 marzo 2020;

Ritenuto che l'unico motivo di ricorso - che deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di responsabilità per il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, poiché la sentenza mancherebbe del tutto della motivazione relativa all'elemento soggettivo, senza specificare i connotati tipici del dolo specifico richiesto dalla contestata fattispecie - non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dal riepilogo dei motivi di gravame contenuto nella sentenza impugnata (pag.

4) e dall'atto di appello. Ciò a prescindere che si verte al cospetto di motivo aspecifico a fronte della constatazione che la sentenza impugnata ha compendiosamente confermato (cfr. krparagrafo 4.2.) la valutazione in ordine alla caratterizzazione strumentale della sottrazione delle scritture in cui si sostanziava il dolo specifico, come compiutamente esaminato nella sentenza di primo grado (pp. 6-8). Mette altresì conto rimarcare che parimenti inedito e aspecifico è l'argomento (rectius: il cenno) articolato a prospettare la carenza di motivazione in ordine al quadro distrattivo oggetto dell'intento di occultamento, a fronte della constatazione che si tratta di deduzione non svolta in appello e comunque ampiamente smentita da logica motivazione della doppia conforme in ordine al (distinto, ma presupposto) tema distrattivo.

Considerato che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro tremila; P. P.Q.MMaizYa De Santts