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Ordinanza — n. 15838/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15838/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15838/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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ere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Costalau Gheorghe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti e puntuali rispetto alle emergenze processuali avuto riguardo alla prospettata nullità del decreto di irreperibilità nonché delle successive notifiche effettuale all'imputato ( si vedano le considerazioni spese dall'ultimo capeverso di pagina 2 della sentenza impugnata) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15838/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reiterate inosservanze della legge riesame del decreto espulsione procedure di ricorso censure procedurali ricorso per cassazione impugnazione di decisioni amministrative

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

ere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Costalau Gheorghe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti e puntuali rispetto alle emergenze processuali avuto riguardo alla prospettata nullità del decreto di irreperibilità nonché delle successive notifiche effettuale all'imputato ( si vedano le considerazioni spese dall'ultimo capeverso di pagina 2 della sentenza impugnata) rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile P.Q.M