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Ordinanza — n. 15837/2026 — snpen Generato dall'IA

Court dismisses appeal against indictment dismissal as it must be filed as a request, not an appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15837/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the indictment dismissal order was issued after the June 23, 2017 law came into effect. The appellant, Chindamo Francesco, challenged the decision of the investigating judge regarding the dismissal of charges against Lo Porto and Cugnetto under Article 372. The court ruled that such orders are only appealable via request for nullity under specific conditions, which were not met here, thereby precluding the standard appeal route.

Regesto Legislator

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Art. 410-bis c.p.p.; Art. 127, comma 5 c.p.p.: Indictment dismissal orders issued after the June 23, 2017 law are not subject to cassation appeal but only to a request for nullity before a single judge, unless specific nullity grounds exist.

Parole chiave

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indictment dismissal appeal cassation inadmissibility request for nullity investigating judge order criminal procedure law motivi di cassazione ricorso straordinario per nullità ritiro della domanda di revisione

Disposizioni normative citate

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Art. 410-bis cod. proc. pen.
103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art.
Art. 127, comma 5 cod. proc. pen.
pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod.
Art. 568, comma 5 cod. proc. pen.
Art. 616 cod. proc. pen.
pen; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Law 23 June 2017, n. 103
art. 410-bis cod. proc. pen
103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art.
art. 616 cod. proc. pen
pen; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01
(Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01), ipotesi, nel caso, neppure prospettate, sì che risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell'alt 568 comma 5 cod.
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Testo completo

posto da: CHINDAMO FRANCESCO nato a GIFFONE il 24/02/1951 parte offesa nel procedimento c/ LO PORTO GAETANO nato a PALERMO il 22/06/1964 CUGNETTO CORRADO nato a GENOVA il 09/04/1969 avverso l'ordinanza del 18/07/2025 del GIP TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Chindamo Francesco, persona offesa nel procedimento penale riguardante Corrado Cugnetto e Gaetano Lo Porto avverso l'ordinanza in epigrafe con la quale è stata disposta l'archiviazione per il reato di cui all'art. 372 riferito ai suddetti; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che l'ordinanza di archiviazione emessa successivamente all'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103, non è ricorribile per cassazione, ma è reclamabile dinanzi al tribunale in composizione monocratica, ai sensi dell'art. 410-bis cod. proc. pen., nei soli casi di nullità previsti dall'art. 127, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 32508 del 05/04/2018, Rv. 273371 - 01), ipotesi, nel caso, neppure prospettate, sì che risulta preclusa a monte la stessa possibilità di qualificare l'impugnazione in termini di reclamo ai sensi dell'alt 568 comma 5 cod. proc. pen; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M