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Ordinanza — n. 15833/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15833/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15833/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: RUSSO SALVATORE nato a NAPOLI il 30/03/1978 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo proposto, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla ritenuta conferma della recidiva contesta è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15833/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione motivi di cassazione circostanze attenuanti revisione in materia penale motivazione del mutamento giurisprudenza scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: RUSSO SALVATORE nato a NAPOLI il 30/03/1978 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo proposto, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla ritenuta conferma della recidiva contesta è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M