Ordinanza — n. 15833/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: RUSSO SALVATORE nato a NAPOLI il 30/03/1978 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo proposto, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla ritenuta conferma della recidiva contesta è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15833/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
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posto da: RUSSO SALVATORE nato a NAPOLI il 30/03/1978 avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Salvatore Russo avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo proposto, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla ritenuta conferma della recidiva contesta è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i P.Q.M