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Ordinanza — n. 15831/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as manifestly unfounded due to sufficient motivation and adequate examination of defense arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15831/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mario Festinese inadmissible because the sole ground raised regarding punitive treatment and recidivism was manifestly unfounded. The court found the lower court's decision sufficiently motivated and based on an adequate examination of the defense's arguments, rendering the judgment unchallengeable at this stage. Consequently, the appeal was rejected without a merits review, adhering to the procedural requirements for inadmissibility.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the sole ground raised is manifestly unfounded, provided the lower court's decision is sufficiently motivated and based on an adequate examination of the defense's arguments.

Parole chiave

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manifestly unfounded appeal sufficient motivation requirement adequate examination of defense inadmissibility of criminal appeal recidivism determination review reiterazione di reati penali motivi di cassazione pluralità di motivazioni

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

nato a NAPOLI il 17/12/1986 avverso la sentenza del 15/05/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;a letto il ricorso proposto nell'interesse di Mario Festinese avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo proposto, afferente alla determinazione del trattamento punitivo e in particolare alla ritenuta conferma della recidiva contesta è manifestamente infondato, atteso che la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso P.Q.M