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Ordinanza — n. 15826/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15826/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15826/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: IANNACCONE GUGLIELMO (CUI OlLEUWD) nato a NAPOLI il 30/03/1983 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Guglielmo Iannacone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con l'unico e generico motivo di ricorso, si lamenta difetto di motivazione quanto al dolo dell'evasione contestata al ricorrente, il tutto senza mai evidenziare ragioni utili a sostenere l'assenza di consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'essersi allontanato dal luogo di restrizione senza alcuna autorizzazione una volta esclusa, da parte dei giudici del merito - con argomentare che l'impugnazione non sottopone a critica-l'esigenza del prevenuto di recarsi presso una struttura sanitaria, in un tempo e in un orario prossimi al controllo, connotata dai requisiti propri dello stato di necessità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15826/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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allontanamento nonostante motivi di salute espatrio illegale insufficiente aiuto all'evasione di detenuti evasione all'obbligo di contribuzione inesigibilità dell'allontanamento in Afghanistan motivi soggettivi successivi alla fuga

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: IANNACCONE GUGLIELMO (CUI OlLEUWD) nato a NAPOLI il 30/03/1983 avverso la sentenza del 03/02/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Guglielmo Iannacone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, con l'unico e generico motivo di ricorso, si lamenta difetto di motivazione quanto al dolo dell'evasione contestata al ricorrente, il tutto senza mai evidenziare ragioni utili a sostenere l'assenza di consapevolezza, in capo al ricorrente, dell'essersi allontanato dal luogo di restrizione senza alcuna autorizzazione una volta esclusa, da parte dei giudici del merito - con argomentare che l'impugnazione non sottopone a critica-l'esigenza del prevenuto di recarsi presso una struttura sanitaria, in un tempo e in un orario prossimi al controllo, connotata dai requisiti propri dello stato di necessità rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M