Ordinanza — n. 15822/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: MARRONE MARIA TERESA nato a BISENTI il 23/09/1954 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Teresa Marrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto -i primi tre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, rimaste estranee a decisivi travisamenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ai tratti costitutivi, anche sul versante soggettivo, della calunnia contestata; -il quarto e il quinto motivo sono manifestamente inconferenti ( perché la pena è stata applicata nel minimo edittale e le generiche già concesse) o non consentiti perchè relativi a temi di giudizio mai proposti in precedenza ( avuto riguardo al beneficio ex ad 175 e all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15822/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma 1, n.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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posto da: MARRONE MARIA TERESA nato a BISENTI il 23/09/1954 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Teresa Marrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto -i primi tre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, rimaste estranee a decisivi travisamenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ai tratti costitutivi, anche sul versante soggettivo, della calunnia contestata; -il quarto e il quinto motivo sono manifestamente inconferenti ( perché la pena è stata applicata nel minimo edittale e le generiche già concesse) o non consentiti perchè relativi a temi di giudizio mai proposti in precedenza ( avuto riguardo al beneficio ex ad 175 e all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile i P.Q.M