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Ordinanza — n. 15822/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15822/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15822/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: MARRONE MARIA TERESA nato a BISENTI il 23/09/1954 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Teresa Marrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto -i primi tre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, rimaste estranee a decisivi travisamenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ai tratti costitutivi, anche sul versante soggettivo, della calunnia contestata; -il quarto e il quinto motivo sono manifestamente inconferenti ( perché la pena è stata applicata nel minimo edittale e le generiche già concesse) o non consentiti perchè relativi a temi di giudizio mai proposti in precedenza ( avuto riguardo al beneficio ex ad 175 e all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15822/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 62, comma 1, n.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali sanzioni pecuniarie ricorso di annullamento impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
62, comma 1, n.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
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Testo completo

posto da: MARRONE MARIA TERESA nato a BISENTI il 23/09/1954 avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Maria Teresa Marrone avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto -i primi tre sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, rimaste estranee a decisivi travisamenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguardo ai tratti costitutivi, anche sul versante soggettivo, della calunnia contestata; -il quarto e il quinto motivo sono manifestamente inconferenti ( perché la pena è stata applicata nel minimo edittale e le generiche già concesse) o non consentiti perchè relativi a temi di giudizio mai proposti in precedenza ( avuto riguardo al beneficio ex ad 175 e all'applicazione dell'attenuante di cui all'art. 62, comma 1, n.4); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M