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Ordinanza — n. 15819/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds and reproduction of merits already decided.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15819/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the grounds raised were either not properly deduced in the lower appeal or merely reproduced arguments already examined by the trial judges. The defense argued for specific sentencing errors regarding aggravating circumstances and the application of recidivism rules, but the court found these points legally unfounded and inconsistent with established facts. Consequently, the court rejected the request for review, confirming the lower court's decision on the merits.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 393 bis cp; Art. 61 n. 2 cp; Art. 69 comma 4 cp: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if the grounds are generic, not deduced in the lower instance, or merely reproduce arguments already adequately examined and dismissed by the judges of the merits.

Parole chiave

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inadmissibility appeal generic grounds reproduction merits recidivism aggravating sentencing review legitimacy defense Cassation procedure recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
286747) e , infine, alla misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
Art. 393 bis cp
Art. 61 n. 2 cp
286747) e , infine, alla misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod.
Art. 69 comma 4 cp
2 riferita alle lesioni, alla ritenuta impossibilità ex art. 69 comma 4 di ritenere prevalenti le generiche sulla recidiva ( considerata anche la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale paventati dalla difesa: si veda, da ultimo, Sez.
art. 616 cod. proc. pen
286747) e , infine, alla misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, Sentenza n. 29723 del 22/05/2024 Rv. 286747
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Testo completo

RCO nato a CHIETI il 03/03/1989 avverso la sentenza del 14/01/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7letto il ricorso proposto nell'interesse di Gia4liarco Leonzio avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso ( primo motivo) non dedotti con l'appello e comunque prospettati in termini di evidente genericità ( non si precisa in che termini l'erronea indicazione dell'aggravante ivi indicata nel capo di imputazione abbia inciso sul trattamento sanzionatorio irrogato) e per altro verso (i restanti cinque motivi) sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite, rimaste estranee a travisamenti su aspetti dirimenti oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla sussistenza dei tratti costitutivi dei reati in contestazione (la resistenza e le lesioni imputate al ricorrente), alla insussistenza degli estremi legittimanti, anche solo in via putativa, l'applicabilità dell'art. 393 bis cp, oltre che in relazione all'aggravante di cui al 61 n. 2 riferita alle lesioni, alla ritenuta impossibilità ex art. 69 comma 4 di ritenere prevalenti le generiche sulla recidiva ( considerata anche la manifesta infondatezza dei dubbi di legittimità costituzionale paventati dalla difesa: si veda, da ultimo, Sez. 3, Sentenza n. 29723 del 22/05/2024 Rv. 286747) e , infine, alla misura della pena irrogata; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ri P.Q.M