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Ordinanza — n. 15814/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility as recidivism and mental defect arguments are not permitted in this stage.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15814/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the raised arguments regarding recidivism and mental defects are not permitted under the law for a legality review. The appellant contested the confirmation of recidivism and the denial of a mental defect, but the lower court's judgment was found to be immune from censure. Consequently, the court ruled that the substantive examination of these issues was already complete and correct.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Arguments challenging the compatibility between recognized recidivism and a non-existent partial mental defect, or contesting the denial of a mental defect, are inadmissible in a legality appeal if the lower court's judgment on recidivism is sound and the denial is sufficiently motivated.

Parole chiave

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legality appeal recidivism confirmation partial mental defect inadmissible appeal codice di procedura penale recidiva nell'infrazione motivi di cassazione cognizione del ricorso per cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: LEONETTI RAFFAELE nato a ANDRIA il 02/05/1973 avverso la sentenza del 17/02/2025 della CORTE APPELLO di L'AQUILA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Raffaele Leonetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto per un verso volti a rassegnare un profilo di incompatibilità tra la recidiva riconosciuta e il vizio parziale di mente ontologicamente insussistente mentre, per il resto, il giudizio reso nel confermare la recidiva stessa appare puntuale e immune a censure e per altro verso diretti a contestare il diniego delle generiche malgrado la sentenza impugnata anche in parte qua risulti sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M