Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15809/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15809/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15809/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

AMO nato a PALERMO il 13/07/1982 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ?letto il ricorso proposto nell'interesse di Girolamo Militello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto eccentrici rispetto al fatto a giudizio avuto riguardo alla contestata sussistenza dei costituti oggettivi della resistenza ex art 337 cp, puntualmente riscontrati nonché al bilanciamento tra circostanze ( non essendo state riconosciute attenuanti) oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla configurabilità dell'oltraggio, alla applicabilità della recidiva e alla misura della pena irrogata anche in relazione all'aumento per la continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15809/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale allegazioni di persecuzione contraddittorie impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

AMO nato a PALERMO il 13/07/1982 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; ?letto il ricorso proposto nell'interesse di Girolamo Militello avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto del tutto eccentrici rispetto al fatto a giudizio avuto riguardo alla contestata sussistenza dei costituti oggettivi della resistenza ex art 337 cp, puntualmente riscontrati nonché al bilanciamento tra circostanze ( non essendo state riconosciute attenuanti) oltre che meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche in relazione alla configurabilità dell'oltraggio, alla applicabilità della recidiva e alla misura della pena irrogata anche in relazione all'aumento per la continuazione; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M