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Ordinanza — n. 15807/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded recidivism challenges and sufficient lower court reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15807/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the challenges raised regarding recidivism were manifestly unfounded. The appellant argued against the conviction based on contested recidivism, but the lower court provided sufficient and non-illogical reasoning regarding the defense's arguments. Consequently, the court ruled that the judgment on the merits was not subject to review at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Appeals are inadmissible when the grounds are manifestly unfounded and the lower court's reasoning is sufficient and non-illogical, rendering the judgment on the merits non-censurable.

Parole chiave

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recidivism challenge manifestly unfounded sufficient reasoning non-censurable judgment inadmissible appeal recidiva nell'infrazione motivi di cassazione impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

posto da: GERBETI ERGYS nato il 15/04/1982 avverso la sentenza del 14/05/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Ergys Gerbetfi avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure proposte, riguardanti unicamente la recidiva contestata e ritenuta, sono manifestamente infondate perché la sentenza impugnata appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive sul punto così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M