Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15802/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15802/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15802/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

posto da: LUG.JA3 ERION ( CUI 060NHTO ) nato a KUKES( ALBANIA) il 30/03/2003 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; iletto il ricorso proposto nell'interesse di Lugjaj Erion avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura - riguardanti la detenzione ad uso personale della (sola) cocaina rinvenuta nella disponibilità del ricorrente-già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel definire la responsabilità del ricorrente per la resistenza ex art 337 allo stesso ascritta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15802/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

Generato dall'IA
reato grave di stupefacenti proporzionalità della pena impugnabilità della decisione di rinvio abbandono del procedimento per infrazione stradale motivi di cassazione recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 616 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

posto da: LUG.JA3 ERION ( CUI 060NHTO ) nato a KUKES( ALBANIA) il 30/03/2003 avverso la sentenza del 04/06/2025 della CORTE APPELLO di TORINO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; iletto il ricorso proposto nell'interesse di Lugjaj Erion avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura - riguardanti la detenzione ad uso personale della (sola) cocaina rinvenuta nella disponibilità del ricorrente-già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche nel definire la responsabilità del ricorrente per la resistenza ex art 337 allo stesso ascritta; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i P.Q.M