Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for repeating merits arguments already rejected by lower courts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the raised arguments merely reproduced criticisms already thoroughly examined and rejected by the Court of Appeal. The defendant, Bogdan Ljubika, challenged the non-applicability of the statute of limitations under Article 131 bis of the Penal Code, but the lower court had already addressed these points with legally sound reasoning. The Court ruled that since these issues were not new, they fall outside the scope of admissible grounds for a final appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 131 bis cp.; Appeals based on arguments already examined and rejected by the court of first instance on correct legal grounds are inadmissible in the final appeal stage.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posti da: BOGDAN LJUBICA (CUI 02A01QI) nato il 01/01/1977 LMARINKOVIC RUZA nato il 03/03/1940 avverso la sentenza del 02/02/2025 della CORTE APPELLO di VENEZIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA;letto il ricorso proposto nell'interesse di Bogdan Ljubika avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso ( proposto nel solo interesse della Bogdan malgrado nell'intestazione si faccia riferimento anche alla procura conferita al difensore anche dalla coimputata Marinkovic) è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto riguarda alla non applicabilità della causa di non punibolità di cui all'art. 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile P.Q.M