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Ordinanza — n. 15796/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to lack of specific argumentation and factual re-evaluation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15796/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court misapplied criminal procedure and substantive laws, but the court found these grounds insufficient because they merely repeated arguments already rejected on appeal without new reasoning. Furthermore, the court refused to re-evaluate the factual findings, as such assessment is exclusively reserved for the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 3 and Art. 360, n. 4 of the Code of Criminal Procedure; The Court of Cassation lacks jurisdiction to re-evaluate factual findings or to admit appeals based on the mere repetition of arguments already rejected by the appellate court without specific, argumentative criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of specific grounds factual re-evaluation repetition of arguments Court of Cassation powers motivi di cassazione motivazione inadeguata delle censure costituzionali reiterazione di reati penali

Disposizioni normative citate

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Art. 533 of the Code of Criminal Procedure
Art. 535 of the Code of Criminal Procedure
Art. 192 of the Code of Criminal Procedure
Art. 313-bis of the Penal Code
Art. 133 of the Penal Code
Art. 62-bis of the Penal Code

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
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Testo completo

da: MAGISTRIS RAFFAELE nato a FOGGIA il 02/09/1983 avverso la sentenza del 19/11/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Raffaele Magistris; ritenuto che tutti i motivi di ricorso, con i quali si deduce erronea applicazione degli artt. 533, 535, 192 cod. proc. pen., 313-bis, 133 e 62-bis cod. pen., non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, inoltre, che i medesimi motivi tendono a ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, hanno esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento, e pertanto anche sotto tale profilo risultano non consentiti; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.M