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Ordinanza — n. 15794/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility as facts are exclusively within trial court's power.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15794/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Antonino Pezzino's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs. Pezzino argued violations of criminal code articles regarding fact-finding and sentencing, but the court held that re-evaluating factual evidence is the exclusive domain of the appellate court. Consequently, the appeal was rejected because it sought a factual re-reading outside the scope of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 640-bis c.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or reconstruct facts, reserving such exclusive authority to the court of first instance and appellate courts.

Parole chiave

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cassation inadmissibility factual re-evaluation exclusive appellate power criminal procedure limits fact-finding authority truffa in materia di prestazioni svolgimento del concorso concorrenza e aiuti di Stato

Disposizioni normative citate

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Art. 424 c.p.
Art. 640-bis c.p.
Art. 110 c.p.
Art. 360, n. 5 c.p.p.
art. 110 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
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Testo completo

posto da: PEZZINO ANTONINO nato a SANTO STEFANO DI CAMASTRA il 05/11/1960 avverso la sentenza del 20/01/2023 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonino Pezzino e letta la memoria depositata per il ricorrente in data 9 febbraio 2026; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si deduce violazione degli artt. 424 e 640-bis cod. pen. nonché vizio di motivazione in relazione alla ricostruzione dei fatti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che le doglianze proposte dal ricorrente appaiono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali che risultano, invece, congruamente valorizzate dai giudici di appello; ritenuto che il secondo e il terzo motivo di ricorso, con i quali si deduce erronea applicazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio di motivazione in relazione alla valutazione dei motivi di appello, risultano del tutto generici in quanto disancorati da specifiche argomentazioni in relazione ai contenuti della sentenza impugnata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P.Q. P.Q.M