Cassation appeal dismissed for inadmissibility as it seeks factual re-evaluation beyond appellate review powers.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Felice Bruno inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court violated legal standards for evidence evaluation and Article 61(7) of the Penal Code. The court rejected these claims because the cassation court lacks the power to re-evaluate factual elements, which remain exclusively within the jurisdiction of the appellate judge.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 61, n. 7 cod. pen.; The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or adopt different criteria for evidence assessment, as such powers are reserved exclusively to the judge of merit.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
to a FOGGIA il 30/09/1976 avverso la sentenza del 14/02/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Felice Bruno; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso, con in quali si deduce l'inosservanza dei criteri legali di valutazione della prova nonché violazione dell'art. 61, n. 7), cod. pen., non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché tendono ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito; che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); che le doglianze proposte dal ricorrente appaiono finalizzate a prefigurare un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità ed avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali che risultano, invece, congruamente valorizzate dai giudici di appello; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P.Q P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi Maria Danie rsellino