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Sentenza — n. 15792/2026 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 15792/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 15792/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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osto da: CASTELLANO COSIMO nato a MOLA DI BARI il 11/08/1981 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Cosimo Castellano; ritenuto che il motivo con il quale si deduce la prescrizione del reato risulta fondato, se si considera che: il reato è stato commesso nel marzo 2013; si tratta di una truffa tentata ed è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale, così che la pena detentiva massima è di anni tre di reclusione; il termine ordinario di prescrizione è di sei anni e quello prorogato, in ragione della contestata recidiva, è di nove anni; il reato, pertanto, in assenza di periodi di sospensione del termine di prescrizione, si è prescritto nel marzo 2022, dunque anteriormente all'emissione della sentenza di appello, che data 7 ottobre 2024; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 15792/2026 — snpen · Corte di Cassazione: osto da: CASTELLANO COSIMO nato a MOLA DI BARI il 11/08/1981 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Cosimo Castellano; ritenuto che il motivo con il quale si deduce la prescrizione del reato risulta fondato, se si considera che: il reato è stato commesso nel marzo 2013; si tratta di una truffa tentata ed è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale, così che la pena detentiva massima è di anni tre di reclusione; il termine ordinario di prescrizione è di sei anni e quello prorogato, in ragione della contestata recidiva, è di nove anni; il reato, pertanto, in assenza di periodi di sospensione del termine di prescrizione, si è prescritto nel marzo 2022, dunque anteriormente all'emissione della sentenza di appello, che data 7 ottobre 2024; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio

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Testo completo

osto da: CASTELLANO COSIMO nato a MOLA DI BARI il 11/08/1981 avverso la sentenza del 07/10/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cosimo Castellano; ritenuto che il motivo con il quale si deduce la prescrizione del reato risulta fondato, se si considera che: il reato è stato commesso nel marzo 2013; si tratta di una truffa tentata ed è stata contestata la recidiva specifica infraquinquennale, così che la pena detentiva massima è di anni tre di reclusione; il termine ordinario di prescrizione è di sei anni e quello prorogato, in ragione della contestata recidiva, è di nove anni; il reato, pertanto, in assenza di periodi di sospensione del termine di prescrizione, si è prescritto nel marzo 2022, dunque anteriormente all'emissione della sentenza di appello, che data 7 ottobre 2024; rilevato, pertanto, che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio