Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific argumentation under Article 604 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by Giovanni Giattino and Daniela Criscenti inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for violations regarding Article 131-bis of the Penal Code, territorial jurisdiction, and concurrence of persons in the offense. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 604 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific and arguable criticisms of the lower court's decision; generic repetitions of previously rejected grounds render the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
NI nato a PALERMO il 21/08/1981 CRISCENTI DANIELA nato a MARSALA il 18/12/1982 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letti i ricorsi di Giovanni Giattino e Daniela Criscenti; ritenuto che tutti i motivi articolati con i suddetti ricorsi, con i quali si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale e all'applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità / perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dei ricorsi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MDer.,nen- thl C 3 2026 Il Fumi Ala • •