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Ordinanza — n. 15791/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeals for inadmissibility due to lack of specific argumentation under Article 604 of the Code of Criminal Procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15791/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals filed by Giovanni Giattino and Daniela Criscenti inadmissible and ordered them to pay court costs. The appellants argued for violations regarding Article 131-bis of the Penal Code, territorial jurisdiction, and concurrence of persons in the offense. The court rejected these claims because they merely repeated arguments already dismissed at the appellate level without providing new, specific reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific and arguable criticisms of the lower court's decision; generic repetitions of previously rejected grounds render the appeal inadmissible.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal specific argumentation requirement Article 604 Code of Criminal Procedure reiteration of rejected grounds concurrency of persons in offense territorial jurisdiction objection Court of Cassation procedure motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
Letti i ricorsi di Giovanni Giattino e Daniela Criscenti; ritenuto che tutti i motivi articolati con i suddetti ricorsi, con i quali si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
art. 131-bis cod. pen
Letti i ricorsi di Giovanni Giattino e Daniela Criscenti; ritenuto che tutti i motivi articolati con i suddetti ricorsi, con i quali si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

NI nato a PALERMO il 21/08/1981 CRISCENTI DANIELA nato a MARSALA il 18/12/1982 avverso la sentenza del 03/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Giovanni Giattino e Daniela Criscenti; ritenuto che tutti i motivi articolati con i suddetti ricorsi, con i quali si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., alla sollevata eccezione di incompetenza territoriale e all'applicazione dell'istituto del concorso di persone nel reato non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità / perché risultano fondati su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto dei ricorsi; rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MDer.,nen- thl C 3 2026 Il Fumi Ala • •