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Ordinanza — n. 15789/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals for lack of specificity and infundation regarding criminal liability and sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15789/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Corte di Cassazione declared the appeals filed by Alaimo and Cascino inadmissible and ordered them to pay court costs. The court ruled that the first appeal's claim regarding evidence evaluation was merely a repetitive criticism of the lower court's reasoning without specific legal critique. Furthermore, the second and third appeals concerning mitigating circumstances and non-punishment were rejected as manifestly unfounded and improperly formulated, as they failed to meet the strict requirements for admissibility in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals must be specific and not merely repetitive of lower court criticisms; arguments regarding discretionary sentencing or non-punishment are inadmissible if the lower court's reasoning is logical and based on relevant facts.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal lack of specificity repetitive criticism discretionary sentencing non-punishment cause review of legality manifestly unfounded allegazioni insufficientemente motivate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 131-bis cod. pen.
art. 131-bis cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALAIMO MAURIZIO nato a PALERMO il 29/10/1979 CASCINO GIANLUCA nato a PALERMO il 14/12/1987 avverso la sentenza del 19/03/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letti i ricorsi di Maurizio Alaimo e Gianluca Cascino; ritenuto che il primo motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente Alaimo, con cui si lamenta il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di danneggiamento, denunciando l'errata valutazione degli elementi di prova, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di merito; che a tale riguardo deve ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); considerato che la Corte territoriale, con motivazione esente dal vizio dedotto, ha esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento facendo applicazione di corretti argomenti giuridici ai fini della dichiarazione della responsabilità e della sussistenza del reato contestato all'imputato (si veda pagina 6, paragrafo 3.4, della sentenza impugnata, dedicato alla specifica disamina delle risultanze probatorie); ritenuto che il secondo ed il terzo motivo del ricorso proposto nell'interesse del medesimo ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01- si veda pagina 7, paragrafo 3.6, della sentenza impugnata, ove si valorizzano la negativa personalità dell'imputato, le complessive modalità del fatto e i plurimi precedenti penali a carico dello stesso quali elementi ostativi al riconoscimento del beneficio richiesto);ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente Cascino, con cui si deduce la mancanza di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 2, paragrafo 3.1, della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha rilevato come non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, difettando il requisito della particolare tenuità dell'offesa in considerazione delle modalità della condotta tenuta dagli imputati e della particolare capacità a delinquere dimostrata dagli stessi, che non hanno esitato a porre in essere le azioni di danneggiamento loro ascritte in concorso, nonostante lo stato di detenzione); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.M