Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 15787/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of specific criticism and manifestly unfounded legal arguments regarding criminal liability.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15787/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs and civil party expenses. The appellant argued for a re-evaluation of evidence and a different criminal classification, but the court found these arguments lacked the required specific criticism and contradicted established legal principles. Consequently, the court affirmed the lower court's reasoning that the violent acts were absorbed by the crime of receiving stolen goods and that extortion was correctly excluded.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own reasoning for that of the trial court, and appeals must contain specific, argumentative criticism rather than mere repetition of points already rejected.

Parole chiave

Generato dall'IA
lack of specific criticism re-evaluation of evidence criminal liability receiving stolen goods extortion vs rights inadmissible appeal costs allocation tentata estorsione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv.
Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Marsala
Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Marsala, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: TROTTA GABRIELE nato a ROMA il 07/01/1992 avverso la sentenza del 20/01/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Gabriele Trotta e lette le conclusioni e la nota spese depositate in data 8 febbraio 2026 nell'interesse della parte civile Vago Flavia; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta a base del giudizio di responsabilità per il reato di cui al capo A) dell'imputazione, con particolare riferimento alla mancata e/o erronea valutazione degli elementi di prova e alla riqualificazione del fatto nella fattispecie di reato di violenza privata, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, in particolare, che la doglianza relativa alla mancata e/o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti nel giudizio, con specifico riferimento all'esame della parte civile, non è consentita in questa sede perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dai giudici di merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, hanno esplicitato congruamente le ragioni del proprio convincimento (si vedano le pagine 3 e 4 della sentenza impugnata, dedicate alla specifica valutazione delle dichiarazioni rese dalla persona offesa); che esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una 'rilettura' degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (per tutte:

Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); ritenuto, inoltre, che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge in relazione al giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, è manifestamente infondato perché offre una prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità; che, invero, la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla doglianza dedotta, avendo rilevato - peraltro in accoglimento dello specifico motivo proposto nell'atto di appello - come le condotte aggressive e violente descritte al capo A) della rubrica dovessero ritenersi assorbite nella fattispecie di reato di ricettazione, rappresentando le prime le modalità esecutive con cui l'imputato, costringendo la persona offesa a corrispondergli reiteratamente dei vantaggi patrimoniali, si è procurato un ingiusto profitto con altrui danno (di veda pagina 4 della sentenza impugnata);che parimenti infondati risultano i rilievi difensivi finalizzati a rappresentare una possibile riqualificazione del fatto nel diverso reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dovendo a tale riguardo ribadirsi come, secondo il consolidato orientamento di questa Corte, il delitto di estorsione si caratterizzi rispetto a quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone per il fatto che la violenza o minaccia solo nel secondo caso sono esercitate per far valere un diritto già esistente e azionabile dinanzi a un giudice; qualora, invece, l'azione costrittiva sia finalizzata a far sorgere una posizione giuridica che altrimenti non potrebbe essere vantata né conseguita attraverso il ricorso al giudice, e a questa consegua un ingiusto vantaggio patrimoniale, è configurabile il reato di estorsione (cfr.

Sez. 2, n. 25613 del 22/04/2009, Marsala, Rv. 244160 - 01), come correttamente rilevato dalla Corte territoriale; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; l'imputato, inoltre, deve essere condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Vago Flavia, spese che devono essere liquidate in complessivi euro 3.686,00 oltre accessori di legge.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La Presidente Michele Calvisi Maria Dafel Borsellino rwp0,91-rt'TA 30,4PR 2026