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Ordinanza — n. 15781/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for fraud conviction as grounds lack specific legal criticism and sentencing discretion is upheld.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15781/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants inadmissible and ordered them to pay legal costs. The appellants argued for a retrial based on alleged flaws in the fraud conviction and sentencing, but the court found their arguments merely repetitive of those already rejected at the appellate level without substantive legal critique. Consequently, the court upheld the lower court's findings on the material facts of the fraud and the judge's discretionary sentencing, citing established jurisprudence on the limits of cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 363-bis c.p.p.; Art. 132, 133 cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must contain specific, argumentative criticism of the lower court's reasoning; mere repetition of appellate grounds or assertions lacking factual or legal refutation are inadmissible, and sentencing discretion regarding aggravating and mitigating circumstances is protected by law.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds sentencing discretion fraud conviction cassation review perseguimento penale per truffa truffa all'assistenza sociale falsificazione di valori di bollo ufficiali

Disposizioni normative citate

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Art. 363-bis c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv.
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Testo completo

ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CALDARAS LACRIMIOARA nato il 25/06/1981 CIRPACI ANTONIU nato il 20/02/1979 avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; NN,RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Lacrimioara Caldaras e Antoniu Cirpaci, proposto con un unico atto nell'interesse di entrambi i ricorrenti; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, non è formulato in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risulta fondato su profili di censura meramente riproduttivi di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi con corrette argomentazioni dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; che deve a tale riguardo ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte, secondo cui «sono inammissibili i motivi che riproducono pedissequamente le censure dedotte in appello, al più con l'aggiunta di espressioni che contestino, in termini meramente assertivi ed apodittici, la correttezza della sentenza impugnata, laddove difettino di una critica puntuale al provvedimento e non prendano in considerazione, per confutarle in fatto e/o in diritto, le argomentazioni in virtù delle quali i motivi di appello non sono stati accolti» (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01); che la doglianza proposta non risulta sorretta da specifica pertinenza censoria delle diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (si veda pagina 4 dell'impugnata sentenza), che ha rilevato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come nel caso di specie le condotte poste in essere dagli imputati - consegna di un assegno privo di copertura, indicazione di un nominativo appartenente a soggetto estraneo ai fatti e di un numero telefonico risultato disattivato, immediata rivendita a terzi del veicolo di proprietà della persona offesa - integrassero pienamente, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato contestata ai ricorrenti; ritenuto che manifestamente infondato risulta il secondo motivo di ricorso, con cui si contesta il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche ed alla eccessiva onerosità della pena perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.

Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti(si vedano le pagine 4 e 5 della sentenza impugnata, ove si valorizzano, quali elementi ostativi alla concessione delle richieste circostanze attenuanti ed alla rideterminazione della pena, il mancato risarcimento del danno cagionato alla persona offesa, la mancata partecipazione al processo, l'assenza di alcun segno di resipiscenza, le modalità della condotta, caratterizzata da particolare abilità e abitualità nel reato e la presenza di precedenti penali specifici); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende.

P P.Q.M