Italian court dismisses appeal for smuggling as arguments merely repeat lower court's rejected reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Filippo Sberna's appeal inadmissible because his arguments were not specific enough to meet legal requirements for a final review. Sberna challenged the conviction for fuel smuggling and the exclusion of criminal liability, claiming errors in the lower court's assessment of his subjective intent and the statutory conditions for exemption. The court rejected these claims, ruling that the appellant's grievances were merely repetitive of the appellate court's already disavowed criticisms and failed to provide the necessary argumentative critique required by law.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 648 cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and argumentative; mere repetition of lower court reasoning without new substantive critique renders the appeal inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: SBERNA FILIPPO nato a ENNA il 04/07/1972 avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI; NN„RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Filippo Sberna; ritenuto che entrambi i motivi di ricorso proposti nell'interesse del ricorrente non sono formulati in termini consentiti dalla legge in sede di legittimità perché risultano meramente riproduttivi di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato, invero, che la prima doglianza proposta, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, con particolare riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo, non risulta sorretta da specifica pertinenza censoria delle diffuse argomentazioni svolte dalla Corte territoriale (si vedano le pagine da 2 a 5 dell'impugnata sentenza), che ha rilevato in assenza di qualsiasi illogicità, tanto più manifesta, come nel caso di specie le risultanze istruttorie avessero accertato le peculiari modalità di approvvigionamento del carburante - avvenuto al di fuori di una stazione di rifornimento, mediante travaso da una tanica della capacità di 20 litri ed a seguito di ripetuti contatti telefonici tra l'imputato ed il fornitore, oggetto di intercettazione - che risultano dimostrative della piena consapevolezza da parte dell'odierno ricorrente della provenienza illecita del gasolio ricevuto, con conseguente integrazione del reato di cui all'art. 648 cod. pen. contestato al medesimo; che parimenti infondato è il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., dovendosi al riguardo ritenere adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza anche di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma, laddove risulti evidentemente decisivo (cfr.
Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678 - 01); che invero la Corte territoriale, con motivazione esente dai vizi dedotti, ha congruamente rilevato come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività della causa di esclusione della punibilità invocata, in ragione delle menzionate modalità della condotta, chiaramente indicative di una spiccata intenzionalità del dolo (si veda pagina 5 della sentenza impugnata), in perfetta conformità con il principio di diritto affermato da questa Corte, anche nel massimo consesso, secondo cui il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo (cfr.
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 - 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Maria Daniela Borsellino DEPOS7A A CA 30 'R 2O26 ti Furvei.CX l ;4'