Ordinanza — n. 15775/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO BENEDETTO nato a PALERMO il 29/09/1946 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E Letto il ricorso di Benedetto Di Maggio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché la doglianza risulta meramente riproduttiva di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività della richiesta causa di esclusione della punibilità, difettando il requisito della particolare tenuità dell'offesa, in considerazione della persistenza della condotta di occupazione di suolo pubblico da parte dell'imputato, che ne traeva altresì un profitto economico, avendo adibito l'area occupata a luogo di esercizio della propria attività commerciale senza le prescritte autorizzazioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 15775/2026 — snpen · Corte di Cassazione: 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché la doglianza risulta meramente riproduttiva di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività della richiesta causa di esclusione della punibilità, difettando il requisito della particolare tenuità dell'offesa, in considerazione della persistenza della condotta di occupazione di suolo pubblico da parte dell'imputato, che ne traeva altresì un profitto economico, avendo adibito l'area occupata a luogo di esercizio della propria attività commerciale senza le prescritte autorizzazioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAGGIO BENEDETTO nato a PALERMO il 29/09/1946 avverso la sentenza del 17/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Benedetto Di Maggio; ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce la violazione di legge e la manifesta illogicità della motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è formulato in termini consentiti dalla legge in questa sede perché la doglianza risulta meramente riproduttiva di profili di censura già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla Corte di merito ed è altresì manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove si rileva come nel caso di specie non sussistano i presupposti per l'operatività della richiesta causa di esclusione della punibilità, difettando il requisito della particolare tenuità dell'offesa, in considerazione della persistenza della condotta di occupazione di suolo pubblico da parte dell'imputato, che ne traeva altresì un profitto economico, avendo adibito l'area occupata a luogo di esercizio della propria attività commerciale senza le prescritte autorizzazioni); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q P.Q.MOAN,. 30 026 *Fufri‘ sanai Ma