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Ordinanza — n. 15774/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against criminal conviction for fraud due to lack of logical argumentation flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15774/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant argued the lower court's reasoning regarding fraud was illogical and failed to address complaints. The court rejected this, stating that cassation review is limited to checking for logical gaps in the argumentation rather than verifying if the reasoning matches all procedural facts.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.; The Court of Cassation's review of criminal judgments is restricted to verifying the existence of a logical argumentative apparatus, excluding any assessment of whether the motivation corresponds to the acquired procedural evidence.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility logical argumentation flaw fraud conviction review cassation limited scope procedural evidence verification abbandono del procedimento per truffa truffa in materia di credito truffa all'assistenza sociale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
art. 640 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella
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Testo completo

ANZA sul ricorso proposto da: CARDINALE MASSIMO nato a BARI il 10/08/1963 avverso la sentenza del 05/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Massimo Cardinale; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si deduce la manifesta illogicità della motivazione posta alla base del giudizio di responsabilità per il reato di truffa, anche in relazione all'omessa disamina delle doglianze proposte, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett.

e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); .che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come la condotta posta in essere dall'imputato integrasse, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di reato di cui all'art. 640 cod. pen. (si veda pagina 2 della sentenza impugnata, ove si rileva, tra l'altro, come gli artifici e raggiri richiesti dalla norma fossero ravvisabili nella indicazione sulla piattaforma online di riferimenti apparentemente attribuibili al venditore - mail e utenza telefonica, poi risultate inservibili - chiaramente finalizzati a creare nell'acquirente il legittimo affidamento in merito al buon esito della compravendita); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.M