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Ordinanza — n. 15772/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding generic mitigating circumstances in criminal proceedings.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15772/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the appeal inadmissible because the sole ground raised concerned the alleged failure to apply generic mitigating circumstances. The appellant argued that the lower court ignored favorable elements, while the court noted that appellate review only requires logical consistency, not exhaustive consideration of all facts. Consequently, the appeal was rejected as manifestly unfounded given the lower court's reasoned assessment of the defendant's conduct.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals challenging the non-application of generic mitigating circumstances are inadmissible if the lower court's reasoning is not arbitrary or illogical, as the appellate court need not consider every favorable element but only those deemed decisive.

Parole chiave

Generato dall'IA
generic mitigating circumstances admissibility of appeal appellate review standards discretionary judicial assessment manifestly unfounded appeal motivazione sufficiente motivi medici motivi validi

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021
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Testo completo

posto da: MORETTO CRISTIANO nato a MILANO il 12/05/1969 avverso la sentenza del 24/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Cristiano Moretto; ritenuto che l'unico motivo del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con cui si deduce il vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato in presenza di una motivazione esente da evidenti illogicità, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di circostanze, ai fini del diniego della concessione delle attenuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato» (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che a tale ultimo riguardo deve osservarsi come l'onere argomentativo della Corte territoriale risulti adeguatamente assolto attraverso la specifica disamina del comportamento processuale tenuto dall'imputato e come tale valutazione discrezionale, tipica del giudizio di merito, sfugga al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come nel caso di specie (si veda pagina 2 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. P.Q.MIl Consigliere estensore La PresidenteMichele Calvisi Maria Da0a Borsellino