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Ordinanza — n. 15771/2026 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed for inadmissibility regarding recidivism and mitigation in theft cases.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15771/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Antonio Halilovic inadmissible and ordered him to pay court costs. The appellant argued that the lower court failed to recognize a statutory mitigation circumstance under Article 648, Paragraph 4 of the Penal Code. The court rejected this claim, stating that the territorial court correctly applied established principles regarding the value of stolen goods and the defendant's criminal capacity.

Regesto Legislator

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Art. 648, comma 4, cod. pen.; In criminal appeals concerning theft, the value of the stolen item is a subsidiary factor for assessing special mitigation, and if the value is not negligible, special mitigation must be excluded.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility recidivism mitigation theft value assessment special mitigation circumstance criminal capacity evaluation circostanze attenuanti raggiungimento del valore soglia maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

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Art. 648, comma 4, cod. pen.
Letto il ricorso di Antonio Halilovic; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod.
art. 133 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01
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Testo completo

ORDINANZA sul ricorso proposto da: HALILOVIC ANTONIO nato a PRATO il 20/08/1976 avverso la sentenza del 11/03/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;A

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Letto il ricorso di Antonio Halilovic; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse del ricorrente, con i quali si deduce la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 648, comma quarto, cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità e sono manifestamente infondati in presenza di una motivazione esente dai vizi dedotti, anche considerato il principio affermato da questa Corte, secondo cui «In tema di ricettazione, il valore del bene è un elemento concorrente solo in via sussidiaria ai fini della valutazione dell'attenuante speciale della particolare tenuità del fatto, nel senso che, se esso non è esiguo, la tenuità deve essere sempre esclusa, mentre, se è accertata la lieve consistenza economica del bene ricettato, può verificarsi la sussistenza degli ulteriori parametri di apprezzamento della circostanza desumibili all'art. 133 cod. pen., inerenti al profilo obbiettivo del fatto (l'entità del profitto) e a quello soggettivo della capacità a delinquere dell'agente» (Sez. 2, n. 29346 del 10/06/2022, Mazza, Rv. 283340 - 01); considerato che la Corte territoriale, in applicazione del principio appena richiamato, ha correttamente valorizzato i numerosi precedenti penali dell'imputato per reati contro il patrimonio quale parametro di valutazione della capacità a delinquere dello stesso, avendo rilevato come nel caso di specie il valore intrinseco del mezzo oggetto di ricettazione non avesse rilevanza dirimente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il P.Q.M