Cassation court dismisses appeal regarding sentencing discretion and generic mitigating circumstances under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's refusal to apply generic mitigating circumstances and the excessive sentence, arguing for a different sentencing scale. The court ruled that sentencing discretion belongs to the trial judge under Articles 132 and 133 of the Penal Code and that the lower court adequately addressed relevant facts without needing to consider every single argument presented.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 132, 133 cod. pen.: The Court of Cassation holds that the gradation of the penalty, including adjustments for aggravating and mitigating circumstances, falls within the discretion of the trial judge, who must base their decision on the principles set forth in the Penal Code.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: SIMONE GIORGIA nato a BOLOGNA il 21/06/1990 avverso la sentenza del 08/07/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Giorgia Simone; ritenuto che entrambi i motivi del ricorso proposto nell'interesse della ricorrente, con i quali si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e l'eccessività della pena, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità e sono manifestamente infondati perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. (cfr.
Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01); che, inoltre, deve ribadirsi il principio affermato da questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 3, n. 2233 del 17/06/2021, dep. 2022, Bianchi, Rv. 282693 - 01); che nella specie l'onere argomentativo del giudice risulta adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare, pagina 4 della sentenza impugnata, ove si valorizzano sia la gravità del fatto, derivante dalla non esiguità del danno cagionato, sia la personalità dell'imputata, dedotta dall'assenza di elementi indicativi di una qualsivoglia forma di resipiscenza da parte della stessa, peraltro gravata da plurimi precedenti penali specifici); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
D P.Q.M¦C.1