Cassation court dismisses appeal for lack of admissibility regarding discretionary sentencing factors.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay costs. The appellant challenged the first-instance court's refusal to grant specific mitigating circumstances under Article 62(4) of the Penal Code and the non-application of general mitigating factors. The court ruled that evaluating the discretion of sentencing factors belongs to the trial court's domain and is not subject to cassation review unless the reasoning is arbitrary or illogical, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62 n. 4 cod. pen.; Art. 364 c.p.p.: The Court of Cassation lacks jurisdiction to review the discretionary assessment of mitigating circumstances by the trial court, as such evaluations are excluded from the scope of the admissibility check unless they result in manifest arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
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ANZA sul ricorso proposto da: KALECH BELHASSEN nato il 04/06/1991 avverso la sentenza del 08/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Belhassen Kalech; ritenuto che il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge ed il vizio della motivazione, denunciandone la contraddittorietà e/o la manifesta illogicità, in relazione alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da una motivazione esente da evidenti illogicità, come nel caso di specie (si veda pagina 4 della sentenza impugnata, ove la Corte territoriale ha escluso la particolare tenuità del danno cagionato alla persona offesa in ragione del complessivo pregiudizio derivante sia dal valore del telefono cellulare sottratto che da quello dei dati personali registrati nella relativa memoria); considerato che il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge ed il vizio di motivazione con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, è parimenti manifestamente infondato per carenza d'interesse, in considerazione del fatto che le circostanze attenuanti generiche risultano già concesse dal giudice di primo grado, peraltro con giudizio di prevalenza rispetto alla circostanza aggravante contestata; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. P.Q.M