Cassation appeal dismissed for lack of specific grounds and failure to challenge factual findings.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible and ordered the appellant to pay costs. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence and violated procedural rights regarding the defense. The court rejected these claims, stating the appeal lacked specific grounds linking the arguments to the contested decision and sought an impermissible re-evaluation of facts.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363, c. 4 c.p.p.; Art. 363, c. 5 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if it fails to indicate the correlation between the reasons of the contested decision and the grounds of the appeal, or if it merely proposes a re-evaluation of evidence without identifying specific distortions of the proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
ORDINANZA sul ricorso proposto da: DALERCI ANDREA nato a CECINA il 16/10/1982 avverso la sentenza del 28/03/2025 della CORTE APPELLO di ROMA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICHELE CALVISI;RITENUTO IN FATTO E
CONSIDERATO IN DIRITTO
Letto il ricorso di Andrea Dalerci; ritenuto che è manifestamente infondato il primo motivo di ricorso, con cui si deduce la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'elemento oggettivo del reato contestato all'imputato, atteso che la censura evoca genericamente presunte carenze motivazionali senza precisare, se non in termini del tutto vaghi, quali sarebbero effettivamente le doglianze avanzate con i motivi d'appello trascurate dalla Corte territoriale ed evocando in realtà null'altro che una lettura alternativa del materiale probatorio di cui la stessa non avrebbe tenuto conto, senza ancora una volta confrontarsi con l'effettivo contenuto della motivazione della sentenza e contestare in che termini, anche solo implicitamente, la stessa non contenga la confutazione della medesima, dovendosi in proposito ribadire come sia inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l'indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare e affermazioni del provvedimento censurato (cfr.
Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle, Rv. 286468 - 01); considerato che è parimenti infondato il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta la violazione di legge processuale in ordine alla valutazione, ai fini di prova, della omessa ricostruzione alternativa dei fatti da parte dell'imputato, con conseguente violazione dei relativi diritto di difesa e diritto al silenzio, avendo il collegio di merito correttamente rilevato come la responsabilità dell'imputato in relazione al reato contestato risultasse provata dalle complessive risultanze probatorie, tra cui la chiamata in correità da parte del coimputato Dociu, che aveva confermato la partecipazione dell'odierno ricorrente ai diversi episodi di rapina - oggetto di separato giudizio - all'esito dei quali gli stessi avevano ottenuto la disponibilità delle carte bancomat con cui erano stati effettuati i prelievi di denaro di cui al capo di imputazione, con relativa suddivisione del ricavato (si veda pagina 3 della sentenza impugnata); che la doglianza proposta appare pertanto finalizzata a prefigurare una rivalutazione delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità ed avulsa da pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici del merito che, con motivazione esente dal vizio dedotto, hanno rilevato come le argomentazioni difensive relative alla estraneità dell'imputato dai fatti addebitati risultassero generiche e prive di riscontri, in considerazione sia delle risultanze probatorie sopra evidenziate che del silenzio serbato dall'odierno ricorrente in relazione ad una propria ricostruzione alternativa degli eventi (si veda ancora pagina 3);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P P.Q.M