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Ordinanza — n. 15758/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to untimely nullity claim and improper non-prosecution request.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15758/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code, but the request was not formally submitted during the trial. The court rejected the claim because the lower court already found the act lacked minimum offensiveness and the appellant's arguments were too generic.

Regesto Legislator

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Art. 131-bis cod. pen.; Art. 133 cod. pen.: A request for non-prosecution based on particular triviality must be formally presented during the trial, and a denial is valid if the court implicitly excludes the requisite triviality through its reasoning.

Parole chiave

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non-prosecution request particular triviality inadmissibility appeal minimum offensiveness formal submission requirement

Disposizioni normative citate

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Art. 131-bis cod. pen.
280077 - 01); che il secondo motivo, vedente sull'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.
Art. 133, comma 1, cod. pen.
art. 131-bis cod. pen
280077 - 01); che il secondo motivo, vedente sull'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 37524 del 14/10/2020, Ambrosino
Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj
— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv.
Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud
266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv.
Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone
280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv.
Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo
Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv.

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Testo completo

posto da: MOCANU IONEL nato il 19/09/1986 avverso la sentenza del 11/06/2025 del TRIBUNALE di PESCARA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato, in ordine al primo motivo, che la partecipazione al giudizio di primo grado di un Vice-procuratore onorario sfornito di apposita delega è manifestamente infondato, posto che la nullità eventualmente verificatasi, a regime intermedio, si sarebbe, comunque, sanata perché non dedotta tempestivamente (in questo senso, cfr., tra le altre, Sez. 5, n. 37524 del 14/10/2020, Ambrosino, Rv. 280077 - 01); che il secondo motivo, vedente sull'omessa applicazione della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-bis cod. pen., è inammissibile, perché la relativa richiesta non è stata formulata, neanche in sede di conclusioni, nel corso del giudizio di merito e perché, peraltro, manifestamente infondato; che, a quest'ultimo proposito, va rilevato che il Tribunale ha indicato le ragioni che impediscono di ritenere il fatto in contestazione (porto in luogo pubblico di una scure della lunghezza di 69 cm) di minima offensività; che il ricorrente, per contro, svolge contestazioni di tangibile fragilità, attinenti all'astratta riconoscibilità del beneficio, e formula obiezioni di assoluta genericità, che non si emancipano da un approccio teso alla diversa valutazione delle emergenze istruttorie e non tengono conto delle caratteristiche dell'istituto evocato e, precipuamente, dell'interpretazione che ne ha fornito la giurisprudenza di legittimità, rispetto alla quale la decisione impugnata si pone in linea di coerente continuità, secondo cui: - nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall'art. 133, comma 1, cod. pen.

— modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo — e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590; Sez. 2, n. 37834 del 02/12/2020, Mifsud, Rv. 280466 - 01; Sez. 6, n. 5107 del 08/11/2018, Milone, Rv. 274647); - in caso di diniego della causa di non punibilità, il prescritto onere motivazionale deve intendersi, peraltro, soddisfatto anche qualora il giudice, pur non dedicando alla questione apposite ed espresse considerazioni, abbia comunque qualificato la condotta dell'agente in termini tali da escludere impliciter che il fatto possa essere ritenuto particolarmente tenue (Sez. 5, n. 24780 del 08/03/2017, Tempera, Rv. 27003;

Sez. 3, n. 48317 del 11/10/2016, Scopazzo, Rv. 268499); 2che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M