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Ordinanza — n. 15750/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for generic challenge to psychological evaluation in preventive surveillance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15750/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible due to the appellant's generic challenge to the lower court's psychological evaluation. The appellant argued the psychological element lacked support for excluding intent, but the court found the first-instance reasoning sufficient regarding the non-occasional nature of the conduct. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: A cassation appeal based on the genericity of the challenge to the psychological evaluation of the criminal act is inadmissible if the lower court's reasoning adequately supports the rejection of the censure.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive surveillance generic appeal psychological evaluation inadmissibility criminal intent court costs Cassation procedure

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366 c.p.p.
Art. 367 c.p.p.

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Testo completo

posto da: MORABITO SIMONE MARIA nato a NAPOLI il 05/11/1977 avverso la sentenza del 27/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che la Corte di appello ha compiutamente indicato le ragioni che la hanno indotta a ritenere, in accordo con il giudice di primo grado, che Simone Maria Morabito violò, ed il 29 settembre 2013, la prescrizione connessa alla contingente sottoposizione alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, omettendo di presentarsi presso il Commissariato di P.S. «S. Ferdinando» di Napoli tra le 9:00 e le 12:00; che l'imputato, con il primo motivo di ricorso, denuncia, in termini di assoluta genericità, la legittimità delle valutazioni dedicate dai giudici di merito all'elemento psicologico del reato senza, nondimeno, addurre alcun elemento a sostegno della ricostruzione secondo cui egli avrebbe posto in essere gli illeciti ascrittigli in carenza di dolo ovvero, al più, per mera disattenzione; che la motivazione della sentenza impugnata, specie nella parte dedicata alla non occasionalità della condotta illecita ed alla spregiudicatezza mostrata dall'imputato, peraltro gravato da numerose condanne definitive nel sottrarsi alla prescrizione stabilita a suo carico, supporta adeguatamente il rigetto delle censure vertenti sul trattamento sanzionatorio e, in specie, sul diniego delle circostanze attenuanti generiche; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore