Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to improper service of a generic detention complaint.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible because one of the submitted documents was personally presented by the detainee, violating mandatory service rules requiring signatures by registered defense counsel. The material facts involve a request to install an induction stove in the detention cell, which the opposing party argued was a matter of subjective rights rather than procedural exercise. The court ruled that since the request concerned only the manner of exercising rights rather than the rights themselves, it constituted a generic complaint subject to administrative review, not a cassation appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 571, comma 1, and Art. 613, comma 1, cod. proc. pen.; A cassation appeal against a surveillance judge's order regarding a generic detention complaint is inadmissible if the complaint concerns only the modalities of exercising subjective rights rather than the rights themselves.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
posto da: CAMMARATA GIUSEPPE nato a SAN CATALDO il 02/08/1977 avverso il decreto del 02/09/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di VITERBO udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;C1,11 Visti gli atti e impugnatk letti i motivi del ricorso; Rilevato che uno degli atti di ricorso è stato Oresentato personalmente dall'imputato, in violazione del combinato disposto degli artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., che impone che esso sia, in ogni caso, sottoscritto, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.
U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010); che altra impugnazione è stata, invece, sottoscritta dal difensore di Giuseppe Cammarata, il quale si duole del rigetto — con decreto emesso de plano e, dunque, senza la previa instaurazione del contraddittorio — della richiesta di installare, nella sua camera detentiva, del fornello ad induzione elettrica, anziché a gas, e segnala, precipuamente, come l'attivazione di opportuna istruttoria avrebbe consentito di apprezzare l'effettiva incidenza del profilo segnalato sull'esercizio di fondamentali diritti soggettivi; che la doglianza del ricorrente si palesa manifestamente infondata giacché, nella circostanza, non viene in rilievo il riconoscimento, nei confronti del detenuto, di un diritto soggettivo (quale quello all'alimentazione ed alla cottura dei cibi) ma, piuttosto, le modalità del suo esercizio, sicché ineccepibile si palesa l'attivazione del modello procedimentale tipico del reclamo c.d. generico anziché di quello propriamente giurisdizionale; che pertinente appare, in proposito, il richiamo al consolidato e condiviso indirizzo ermeneutico secondo cui «È inammissibile il ricorso per cassazione proposto avverso un'ordinanza emessa dal magistrato di sorveglianza a seguito di un reclamo generico in ordine a provvedimenti che non incidono sui diritti soggettivi del detenuto, ma solo sulle modalità di esercizio di esso, che restano affidate alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria in funzione delle esigenze di ordine e disciplina interne» (Sez. 1, n. 37298 del 24/06/2021, Mantiglia, Rv. 282010 - 01; nello stesso senso, cfr., tra le altre, Sez. 7, n. 7805 del 16/07/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 260117 - 01;
Sez. 1, n. 767 del 15/11/2013, dep. 2014, Attanasio, Rv. 258398 - 01). ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; 2 P.Q.M