Ordinanza — n. 15745/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: PAPAVERO GIAMPIERO nato a CARINI il 18/08/1990 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con unico motivo di ricorso, Giampiero Papavero lamenta che i giudici di merito non abbiano adeguatamente spiegato le ragioni che li hanno indotti ad applicargli una pena superiore al minimo edittale; che, tuttavia, già il giudice di primo grado aveva irrogato all'imputato la pena di sei mesi di arresto, pari al minimo di legge, per poi ridurla alla metà in conseguenza della manifestata opzione per il rito abbreviato; che, dunque, la doglianza — peraltro preclusa perché non sollevata con i motivi di appello — è manifestamente infondata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 15745/2026 — snpen · Corte di Cassazione: posto da: PAPAVERO GIAMPIERO nato a CARINI il 18/08/1990 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con unico motivo di ricorso, Giampiero Papavero lamenta che i giudici di merito non abbiano adeguatamente spiegato le ragioni che li hanno indotti ad applicargli una pena superiore al minimo edittale; che, tuttavia, già il giudice di primo grado aveva irrogato all'imputato la pena di sei mesi di arresto, pari al minimo di legge, per poi ridurla alla metà in conseguenza della manifestata opzione per il rito abbreviato; che, dunque, la doglianza — peraltro preclusa perché non sollevata con i motivi di appello — è manifestamente infondata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor
Testo completo
posto da: PAPAVERO GIAMPIERO nato a CARINI il 18/08/1990 avverso la sentenza del 17/09/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che, con unico motivo di ricorso, Giampiero Papavero lamenta che i giudici di merito non abbiano adeguatamente spiegato le ragioni che li hanno indotti ad applicargli una pena superiore al minimo edittale; che, tuttavia, già il giudice di primo grado aveva irrogato all'imputato la pena di sei mesi di arresto, pari al minimo di legge, per poi ridurla alla metà in conseguenza della manifestata opzione per il rito abbreviato; che, dunque, la doglianza — peraltro preclusa perché non sollevata con i motivi di appello — è manifestamente infondata; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favor