Ordinanza — n. 15744/2026 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAposto da: COSSU GIUSEPPE nato a NUORO il 20/04/1997 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Giuseppe Cossu reitera, con il più recente atto di impugnazione, obiezioni che egli ha già sollevato in sede di merito e che la Corte di appello ha disatteso sulla scorta di argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, che attengono, rispettivamente: all'ininfluenza, in vista dell'affermazione della responsabilità, a titolo concorsuale, per il reato sanzionato dagli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere i cinghiali le cui carcasse sono state trovate nell'autovettura condotta da Cossu; all'assoluta inattendibilità della tesi secondo cui Cossu, lungi dall'avere partecipato all'uccisione degli animali, si sarebbe limitato a raccoglierne le carcasse, abbandonate dall'ignoto autore dell'atto in quella giornata non autorizzato; alla sussistenza del requisito psicologico (dolo o, quantomeno, colpa) della contravvenzione punita dall'art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157; al rispetto del canone probatorio previsto dall'art. 530 cod. proc. pen., con precipuo riferimento all'enucleazione degli elementi costitutivi dell'ipotizzato concorso con soggetto rimasto non identificato nei reati ascrittigli; che il residuo motivo, vedente sul diniego della sospensione condizionale, è inammissibile perché afferisce a richiesta che non è stata formulata, neanche nelle conclusioni rassegnate all'udienza, in fase di appello (in questo senso, cfr.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 530 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15744/2026 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Giuseppe Cossu reitera, con il più recente atto di impugnazione, obiezioni che egli ha già sollevato in sede di merito e che la Corte di appello ha disatteso sulla scorta di argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, che attengono, rispettivamente: all'ininfluenza, in vista dell'affermazione della responsabilità, a titolo concorsuale, per il reato sanzionato dagli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere i cinghiali le cui carcasse sono state trovate nell'autovettura condotta da Cossu; all'assoluta inattendibilità della tesi secondo cui Cossu, lungi dall'avere partecipato all'uccisione degli animali, si sarebbe limitato a raccoglierne le carcasse, abbandonate dall'ignoto autore dell'atto in quella giornata non autorizzato; alla sussistenza del requisito psicologico (dolo o, quantomeno, colpa) della contravvenzione punita dall'art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157; al rispetto del canone probatorio previsto dall'art. 530 cod. proc. pen., con precipuo riferimento all'enucleazione degli elementi costitutivi dell'ipotizzato concorso con soggetto rimasto non identificato nei reati ascrittigli; che il residuo motivo, vedente sul diniego della sospensione condizionale, è inammissibile perché afferisce a richiesta che non è stata formulata, neanche nelle conclusioni rassegnate all'udienza, in fase di appello (in questo senso, cfr.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IATesto completo
posto da: COSSU GIUSEPPE nato a NUORO il 20/04/1997 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Giuseppe Cossu reitera, con il più recente atto di impugnazione, obiezioni che egli ha già sollevato in sede di merito e che la Corte di appello ha disatteso sulla scorta di argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, che attengono, rispettivamente: all'ininfluenza, in vista dell'affermazione della responsabilità, a titolo concorsuale, per il reato sanzionato dagli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere i cinghiali le cui carcasse sono state trovate nell'autovettura condotta da Cossu; all'assoluta inattendibilità della tesi secondo cui Cossu, lungi dall'avere partecipato all'uccisione degli animali, si sarebbe limitato a raccoglierne le carcasse, abbandonate dall'ignoto autore dell'atto in quella giornata non autorizzato; alla sussistenza del requisito psicologico (dolo o, quantomeno, colpa) della contravvenzione punita dall'art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157; al rispetto del canone probatorio previsto dall'art. 530 cod. proc. pen., con precipuo riferimento all'enucleazione degli elementi costitutivi dell'ipotizzato concorso con soggetto rimasto non identificato nei reati ascrittigli; che il residuo motivo, vedente sul diniego della sospensione condizionale, è inammissibile perché afferisce a richiesta che non è stata formulata, neanche nelle conclusioni rassegnate all'udienza, in fase di appello (in questo senso, cfr.
Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 — 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara ina P.Q.M