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Ordinanza — n. 15744/2026 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 15744/2026 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15744/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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posto da: COSSU GIUSEPPE nato a NUORO il 20/04/1997 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Giuseppe Cossu reitera, con il più recente atto di impugnazione, obiezioni che egli ha già sollevato in sede di merito e che la Corte di appello ha disatteso sulla scorta di argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, che attengono, rispettivamente: all'ininfluenza, in vista dell'affermazione della responsabilità, a titolo concorsuale, per il reato sanzionato dagli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere i cinghiali le cui carcasse sono state trovate nell'autovettura condotta da Cossu; all'assoluta inattendibilità della tesi secondo cui Cossu, lungi dall'avere partecipato all'uccisione degli animali, si sarebbe limitato a raccoglierne le carcasse, abbandonate dall'ignoto autore dell'atto in quella giornata non autorizzato; alla sussistenza del requisito psicologico (dolo o, quantomeno, colpa) della contravvenzione punita dall'art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157; al rispetto del canone probatorio previsto dall'art. 530 cod. proc. pen., con precipuo riferimento all'enucleazione degli elementi costitutivi dell'ipotizzato concorso con soggetto rimasto non identificato nei reati ascrittigli; che il residuo motivo, vedente sul diniego della sospensione condizionale, è inammissibile perché afferisce a richiesta che non è stata formulata, neanche nelle conclusioni rassegnate all'udienza, in fase di appello (in questo senso, cfr.

Regesto Legislator

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art. 530 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 15744/2026 — snpen · Corte di Cassazione: di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Giuseppe Cossu reitera, con il più recente atto di impugnazione, obiezioni che egli ha già sollevato in sede di merito e che la Corte di appello ha disatteso sulla scorta di argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, che attengono, rispettivamente: all'ininfluenza, in vista dell'affermazione della responsabilità, a titolo concorsuale, per il reato sanzionato dagli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere i cinghiali le cui carcasse sono state trovate nell'autovettura condotta da Cossu; all'assoluta inattendibilità della tesi secondo cui Cossu, lungi dall'avere partecipato all'uccisione degli animali, si sarebbe limitato a raccoglierne le carcasse, abbandonate dall'ignoto autore dell'atto in quella giornata non autorizzato; alla sussistenza del requisito psicologico (dolo o, quantomeno, colpa) della contravvenzione punita dall'art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157; al rispetto del canone probatorio previsto dall'art. 530 cod. proc. pen., con precipuo riferimento all'enucleazione degli elementi costitutivi dell'ipotizzato concorso con soggetto rimasto non identificato nei reati ascrittigli; che il residuo motivo, vedente sul diniego della sospensione condizionale, è inammissibile perché afferisce a richiesta che non è stata formulata, neanche nelle conclusioni rassegnate all'udienza, in fase di appello (in questo senso, cfr.

Parole chiave

Generato dall'IA
art. 530 cod. proc. pen

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 530 cod. proc. pen
157; al rispetto del canone probatorio previsto dall'art. 530 cod.

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Testo completo

posto da: COSSU GIUSEPPE nato a NUORO il 20/04/1997 avverso la sentenza del 26/02/2025 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che Giuseppe Cossu reitera, con il più recente atto di impugnazione, obiezioni che egli ha già sollevato in sede di merito e che la Corte di appello ha disatteso sulla scorta di argomentazioni logicamente e giuridicamente ineccepibili, che attengono, rispettivamente: all'ininfluenza, in vista dell'affermazione della responsabilità, a titolo concorsuale, per il reato sanzionato dagli artt. 4 e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, dell'omesso rinvenimento dell'arma utilizzata per uccidere i cinghiali le cui carcasse sono state trovate nell'autovettura condotta da Cossu; all'assoluta inattendibilità della tesi secondo cui Cossu, lungi dall'avere partecipato all'uccisione degli animali, si sarebbe limitato a raccoglierne le carcasse, abbandonate dall'ignoto autore dell'atto in quella giornata non autorizzato; alla sussistenza del requisito psicologico (dolo o, quantomeno, colpa) della contravvenzione punita dall'art. 30 legge 11 febbraio 1992, n. 157; al rispetto del canone probatorio previsto dall'art. 530 cod. proc. pen., con precipuo riferimento all'enucleazione degli elementi costitutivi dell'ipotizzato concorso con soggetto rimasto non identificato nei reati ascrittigli; che il residuo motivo, vedente sul diniego della sospensione condizionale, è inammissibile perché afferisce a richiesta che non è stata formulata, neanche nelle conclusioni rassegnate all'udienza, in fase di appello (in questo senso, cfr.

Sez. U, n. 22533 del 25/10/2018, Salerno, Rv. 275376 — 01); che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara ina P.Q.M