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Ordinanza — n. 15741/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of merit regarding recidivism application in public security surveillance case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15741/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's decision on the application of recidivism. The appellant violated public security surveillance measures, and the appellate court correctly analyzed the recidivism as an indicator of increased social danger and lack of repentance. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 646 c.p.p.; Art. 100 c.p.p.: The appeal is inadmissible when the appellate court has correctly analyzed the recidivism as an expression of indifference to the penal norm, demonstrating increased social danger and lack of repentance.

Parole chiave

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recidivism infraquinquennale public security surveillance inadmissibility appeal social danger assessment lack of repentance recidiva nell'infrazione scarcerazione reato di coazione

Disposizioni normative citate

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Art. 646 c.p.p.
Art. 100 c.p.p.
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Testo completo

posto da: SCORCIA VITO nato a BARI il 03/04/1989 avverso la sentenza del 24/09/2024 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e la sentenza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il ricorrente è stato tratto a giudizio e condannato perché, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza con obbligo di soggiorno in Bari e tenuto, tra l'altro, a non rincasare oltre le ore 22:00, ha violato tale prescrizione, in tre distinte occasioni, tra il 26 ed il 28 maggio 2017; che l'unico motivo di ricorso per cassazione, afferente all'applicazione della recidiva infraquinquennale (incidente sulla pena perché dichiarata equivalente alle concesse circostanze attenuanti generiche), è privo di pregio, atteso che la Corte di appello, diversamente da quanto eccepito dall'imputato, ha analiticamente scrutinato, in perfetto ossequio al dettato normativo ed ai correnti indirizzi ermeneutici, la valenza della ricaduta nel reato quale espressione dell'indifferenza di Scorcia alla portata precettiva della norma penale, spiegando che la commissione dei fatti accertati a breve distanza dalla precedente condanna costituisce chiaro sintomo di una pericolosità sociale più accentuata — peraltro non infrenata dall'applicazione della misura di prevenzione le cui prescrizioni l'imputato ha violato — e, al contempo, di maggiore colpevolezza e dimostra, in ultimo, che egli non ha tratto alcun insegnamento da quanto accadutogli; ritenuto che deve, pertanto, essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara