Italian Supreme Court dismisses appeal against surveillance court denial of alternative detention due to unfulfilled reparations and lack of proof regarding criminal contacts.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to grant alternative detention to Antonio Palumbo. Palumbo argued he could not collaborate effectively and faced economic hardship, but the court found these objections irrelevant and generic. The decision emphasized that Palumbo failed to prove the severance of his ties to the Camorra organization or the absence of danger from maintaining contact with his criminal network.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 277 c.p.p.; Art. 278 c.p.p.: The appeal against a surveillance court's denial of alternative detention is inadmissible if the appellant fails to provide specific evidence proving the severance of criminal ties and the absence of danger, particularly when previous orders have already scrutinized the lack of utility for collaboration.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
posto da: PALUMBO ANTONIO nato a NAPOLI il 04/04/1972 avverso l'ordinanza del 08/07/2025 del TRIB. SORVEGLIANZA di NAPOLI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO; e 00 P7/.17"f"(`Q- "—/rQ l-12-27{.« zt.' 2f 01 -ei-L-LVisti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha, indicato, con dovizia di pertinenti argomentazioni, le ragioni che rendono inammissibile la richiesta di Antonio Palumbo, condannato a pena irrevocabile per reato ostativo, di accedere ad una misura alternativa alla detenzione, connesse, da un canto, all'omesso adempimento degli obblighi risarcitori e riparatori e, dall'altro, alla carenza di prova in ordine alla recisione dei rapporti dell'istante con l'ambiente criminale di provenienza ed all'assenza di pericolo del loro ripristino; che il condannato, ancora con la memoria del 18 dicembre 2025, articola obiezioni del tutto inidonee a giustificare l'esercizio dei poteri censori del giudice di legittimità, in quanto pone l'accento sull'impossibilità di garantire una utile collaborazione, profilo che è già stato scrutinato, in termini a lui sfavorevoli, con la precedente ordinanza del 9 luglio 2024, nonché sulla precarietà delle proprie condizioni economiche, circostanza che declina in termini di palese genericità e senza confrontarsi con i puntuali rilievi del Tribunale di sorveglianza, che ha sottolineato, in termini che il ricorrente si limita a confutare, che egli non risulta avere introdotto il tema nei tempi e nei modi previsti; che Palumbo, nel rivendicare il proprio buon diritto ad accedere alle misure alternative alla detenzione, non tiene conto, altresì, delle considerazioni svolte dal Tribunale di sorveglianza (cfr., in particolare, le pagg.3-4) in ordine alla persistente operatività del dan di camorra nel quale egli ha militato (così come nella parallela struttura dedita al narcotraffico) e della rilevanza, in chiave di attuale pericolo di mantenimento o ripresa dei contatti con il sodalizio, dell'accertata detenzione, da parte sua ed in costanza di restrizione carceraria, di un telefono cellulare; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa