Cassation court dismisses appeal for reduced sentence due to prior inadmissible appeal under Art. 442 c.p.p.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant sought a one-sixth sentence reduction under Article 442, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure, arguing that his prior appeal was inadmissible for tardiness. The court ruled that the benefit applies only to defendants who failed to appeal in the first instance, and since the appellant did file an appeal (even if rejected), the procedural requirement for the reduction was not met.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen.; The benefit of sentence reduction under Article 442, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure is exclusively available to the accused who, having been convicted in the first instance under summary proceedings, fundamentally failed to file an appeal, thereby contributing to the deflationary effect of the judgment, and does not apply where an appeal was filed but deemed inadmissible.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IATesto completo
posto da: DE CARLO GRAZIANO nato a CROTONE il 09/10/1982 avverso l'ordinanza del 29/07/2025 del GIP TRIBUNALE di CROTONE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; considerato che il giudice dell'esecuzione ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di Graziano De Carlo, intesa ad ottenere la riduzione di un sesto della pena ai sensi dell'art. 442, comma 2-bis, cod. proc. pen., in ragione del fatto che l'imputato ha impugnato la sentenza di primo grado con atto che è stato ritenuto, dalla Corte di appello, inammissibile per tardività, in forza di decisione che è stata, a sua volta, censurata con ricorso per cassazione, che non ha sortito esito a lui favorevole; che la decisione qui censurata costituisce, a dispetto delle obiezioni svolte con il ricorso per cassazione, ineccepibile, perché coerente con il principio, unanimemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le altre, Sez. 1, n. 51180 del 12/10/2023, Galdi, Rv. 285583 - 01, che indica diffusamente, in motivazione, a quali condizioni la riduzione possa essere operata), secondo cui il beneficio compete solo all'imputato che, condannato in primo grado all'esito di giudizio svoltosi nelle forme del rito abbreviato, abbia omesso, in radice, di presentare impugnazione, in tal modo concorrendo alla produzione di un effetto deflattivo che, invece, non è dato apprezzarsi nelle ipotesi, quale quella in esame, in cui egli abbia proposto appello, sia pure inammissibile, non costituendo, dunque, a dispetto di quanto sostenuto dall'odierno ricorrente, la ritualità dell'impugnazione necessario presupposto per l'esclusione della diminuzione della pena; che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;
P.Q.M.
Dichiara inamm P.Q.M