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Ordinanza — n. 15733/2026 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against execution order denying criminal continuativity due to lack of unitary criminal plan.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15733/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's refusal to apply the legal doctrine of criminal continuativity. The appellant argued that multiple thefts, robberies, and extortion attempts shared a common profit motive and temporal proximity, suggesting a unified criminal program. However, the court found that the specific circumstances of each offense were too disparate and the timing too irregular to prove a premeditated, unitary design required by law.

Regesto Legislator

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Art. 671 cod. proc. pen.; The doctrine of criminal continuativity requires proof of a single, premeditated criminal program uniting distinct offenses, rather than merely coincidental similarities in motive or timing.

Parole chiave

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criminal continuativity unitary criminal program execution phase premeditated design separate offenses procedural inadmissibility judicial discretion procedimento in contumacia

Disposizioni normative citate

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Art. 671 cod. proc. pen.
art. 671 cod. proc. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele
devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv.
Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi
Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari
Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo
Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale
Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo
254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv.
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Testo completo

posto da: MSALLEM RIADH nato il 26/08/1999 avverso l'ordinanza del 22/07/2025 del GIP TRIBUNALE di MARSALA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;Visti gli atti e l'ordinanza impugnata; letti i motivi del ricorso; rilevato, preliminarmente, che la giurisprudenza di legittimità, con riferimento al vincolo della continuazione in sede di esecuzione, ha individuato gli elementi da cui desumere l'ideazione unitaria, da parte del singolo agente, di una pluralità di condotte illecite, stabilendo che le violazioni dedotte ai fini dell'applicazione della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali (Sez. 1, n. 11564 del 13/11/2012, Daniele, Rv. 255156); che tale programma, a sua volta, non deve essere confuso con la sussistenza di una concezione di vita improntata all'illecito, perché in tal caso «la reiterazione della condotta criminosa è espressione di un programma di vita improntata al crimine e che dal crimine intende trarre sostentamento e, pertanto, penalizzata da istituti quali la recidiva, l'abitualità, la professionalità nel reato e la tendenza a delinquere, secondo un diverso ed opposto parametro rispetto a quello sotteso all'istituto della continuazione, preordinato al favor rei» (Sez. 5, n. 10917 del 12/01/2012, Abbassi, Rv. 252950); che la verifica di tale preordinazione non può essere compiuta sulla base di indici meramente presuntivi ovvero di congetture processuali, essendo necessario dimostrare che i reati che si ritengono avvinti dal vincolo della continuazione invocato siano stati concepiti ed eseguiti nell'ambito di un programma criminoso unitario (Sez. 1, n. 37555 del 13/11/2015, Bottari, Rv. 267596); che, di conseguenza, «Il riconoscimento della continuazione, necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, e del fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074)»; che, per converso, non è necessaria la concomitante ricorrenza di tutti i predetti indicatori, potendo l'unitarietà del disegno criminoso essere apprezzata anche al cospetto di soltanto alcuni di detti elementi, purché significativi (in questo senso cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 8513 del 09/01/2013, Cardinale, Rv. 254809; Sez. 1, n. 44862 del 05/11/2008, Lombardo, Rv. 242098); 2che l'accertamento di tali indici è rimesso all'apprezzamento del giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, quando il convincimento del giudice sia sorretto da una motivazione adeguata e congrua, senza vizi logici e travisamento dei fatti; che, nel caso in esame, il giudice dell'esecuzione ha rit9nutAgie i reati indicati i nSinell'istanza presentata nell'interesse di Riadh risalltu— pur complessivament omogenei (trattasi, invero, di episodi di furto, rapina, estorsione, lesioni), e, tre di essi, collocati in un arco temporale circoscritto, non possano essere ricondotti ad un unico disegno criminoso, avuto riguardo alla tangibile estemporaneità della loro ideazione, connessa a circostanze del tutto occasionali, ed alla diversità delle rispettive modalità esecutive; che l'ordinanza impugnata è sorretta da considerazioni la cui linearità non è inficiata dalle obiezioni articolate, ancora con la memoria del 2 gennaio 2026, dal ricorrente, vedenti su elementi di fatto (la medesima offensività, la costante finalità di profitto, costituita dall'apprensione di telefoni cellulari, la prossimità cronologica di alcuni reati, il pregresso riconoscimento della continuazione tra fatti commessi a breve distanza di tempo l'uno dall'altro) che non valgono ad incrinare la tenuta razionale e giuridica del provvedimento, alieno da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà e fisiologica espressione della discrezionalità riconosciuta al giudice dell'esecuzione; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata la inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende;

P.Q.M.

Dichiara inamm P.Q.M