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Ordinanza — n. 15582/2026 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against drug possession conviction due to lack of procedural defects and sufficient factual motivation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 15582/2026 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Cassation Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower courts adequately addressed the procedural and substantive grievances raised by the appellant. The appellant argued that unsworn statements from a search warrant were improperly used as evidence and that mitigating circumstances were unjustly rejected. The court found no logical flaws in the lower courts' reasoning, which relied on objective facts like the defendant's exclusive access to the property, the quantity of drugs, and the presence of cultivation and trafficking tools to establish possession and intent.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the complained-of errors were already sufficiently examined and rejected by the territorial court, and if the conviction is supported by logical and adequate motivation regarding the facts and the application of mitigating or non-punishability grounds.

Parole chiave

Generato dall'IA
drug possession conviction inadmissible appeal search warrant evidence mitigating circumstances procedural defect review

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 73, comma 5 dPR 309/90
Art. 131 bis cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

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Testo completo

nato a MESSINA il 05/08/1961 avverso la sentenza del 16/01/2026 della CORTE APPELLO di MESSINA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Santoro Angelo ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza indicata in epigrafe con cui la Corte di appello di Messina ha confermato la condanna, emessa dal Tribunale di Messina, alla pena di anni uno di reclusione ed euro 2.000 di multa in ordine al reato di cui all' art. 73, comma 5 dPR 309/90 per avere detenuto sostanza stupefacente del tipo marijuana all'interno di abitazione nella sua disponibilità.

2. Il ricorrente denuncia violazione di legge processuale per essere state utilizzate, ai fini della prova di responsabilità, le dichiarazioni dell'imputato riportate nel verbale di perquisizione e sequestro, prive di sottoscrizione e non riconducibili in termini univoci al Santoro; difetto di motivazione in relazione alla prova di responsabilità e, in particolare in relazione alla detenzione qualificata della sostanza stupefacente; difetto di motivazione con riferimento al rigetto della richiesta del beneficio delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. 9tc, € -(/)a, c. 049) 1-‘1 P0 u-ce ,--uag 3.

Il ricorso è inammissibile, in quanto prospetta profili di doglianza già adeguatamente vagliati e disattesi, in modo congruo, dalla Corte territoriale, oltre che inerire al trattamento punitivo che risulta, invece, essere sorretto da motivazione congrua e non illogica. 3.1. La riconducibilità dello stupefacente al Santoro è stata accertata in motivazione in assenza di vizi logici, a prescindere dalle ammissioni del Santoro richiamate nel verbale di sequestro. In particolare, sono stati valorizzati elementi oggettivi e logici, quali l'accertato possesso dell'immobile da parte dell'imputato, il quale aveva la disponibilità delle chiavi di accesso e di quelle che consentivano di accedere al terreno adiacente.

Il primo motivo è pertanto privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata nel senso che se pure fosse riconosciuta la inutilizzabilità del verbale di sequestro, nella parte in cui riporta le ammissioni del Santoro, la Corte ha comunque indicato ulteriori elementi, di carattere fattuale e logico, da cui desumere il possesso in capo all'imputato dello stupefacente e del materiale in esso rinvenuto. La destinazione allo spaccio è stata poi accertata sulla base del dato quantitativo, incompatibile con una destinazione per un consumo personale, ma anche dal materiale rinvenuto (strumenti per la pesatura, il frazionamento e il confezionamento dello stupefacente, compresa una macchina per sottovuoto corredata da buste di cellophane) che confortano la prospettazione accusatoria, ulteriormente corroborata dal rinvenimento di strumenti utilizzati per la coltivazione (lampade, prese, misuratori di temperatura e umidità), nonché dalla realizzazione di una serra rudimentale. 3.2.

La causa di non punibilità di cui al'art.131 bis cod. pen. è stata esclusa con motivazione non illogica in ragione delle modalità della condotta, interpretata alla luce della quantità di stupefacente rinvenuto, dell'organizzazione di un'attività di spaccio quale riflessodi una precedente attività di coltivazione, in uno a profili di non occasionalità in considerazione di un precedente specifico. 3.3. Il beneficio delle circostanze attenuanti generiche è stato poi escluso, in termini non manifestamente illogici, con riferimento ai gravi e numerosi precedenti penali e alle concrete modalità del fatto attingendo pertanto ai criteri di valutazione di cui all'art.133 cod. pen.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M